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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31432/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta ferma, con conferma della responsabilità per il delitto di truffa, e viene esclusa la prescrizione nonché il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che l'aveva ritenuta responsabile del delitto di truffa, deducendo: 1) vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che gli elementi costitutivi del reato non sarebbero stati correttamente accertati; 2) mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; 3) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non specifico, perché meramente reiterativo delle doglianze già respinte in appello, il secondo manifestamente infondato perché il termine di prescrizione non era ancora decorso alla luce della disciplina applicabile ai fatti commessi nell'agosto 2017 e delle sospensioni del corso della prescrizione, e il terzo manifestamente infondato poiché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione non illogica e sufficiente.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Norma incriminatrice del delitto contestato; la Corte richiama la piena integrazione degli elementi costitutivi del reato secondo la motivazione di merito.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile quando i motivi non sono specifici e si risolvono nella mera riproposizione di censure già dedotte e disattese in appello, senza effettivo confronto con la sentenza impugnata.

  • legge n. 103 del 2017

    Richiamata ai fini del computo della prescrizione per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, con applicazione della relativa disciplina sospensiva.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi in modo concreto e critico con le ragioni della decisione impugnata.
  • Ai fini della prescrizione, per i fatti commessi nel periodo di applicazione della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, occorre calcolare il termine ordinario tenendo conto delle sospensioni previste dalla legge; se il termine non è decorso, la causa estintiva non può essere dichiarata.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza essere tenuto a prendere espressamente in esame ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
  • In sede di legittimità, la censura sulla motivazione della sentenza di merito non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito, se la decisione impugnata offre una motivazione logicamente coerente e aderente alle risultanze processuali.

Come è indicizzato

MaterieTruffaCircostanze del reatoImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
SottomaterieTruffa online
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della prova

Testo integrale

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