Cassazione Civile, Ordinanza n. 20110/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da una cartella di pagamento notificata per il recupero di euro 54.420,04, relativa al mancato riconoscimento di perdite fiscali degli anni 2006 e 2007, utilizzate dalla contribuente nella dichiarazione UNICO 2010. Dopo che la contribuente aveva ottenuto esito favorevole nei gradi di merito, l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione. Tuttavia, prima del nuovo ricorso oggetto dell’ordinanza, l’Agenzia aveva già proposto un primo ricorso avverso la stessa sentenza; la contribuente aveva depositato controricorso, quindi istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 186, l. n. 197/2022 e successiva istanza di estinzione. Successivamente l’Agenzia depositava un secondo ricorso avverso la medesima sentenza. Il motivo decisivo della decisione è processuale: il primo ricorso aveva già consumato il potere di impugnazione, e in ogni caso il processo risultava già definito per effetto del decreto presidenziale di estinzione emanato a seguito della disciplina condonistica. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il secondo ricorso. Ha inoltre escluso la debenza dell’ulteriore contributo unificato nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, richiamando il meccanismo della prenotazione a debito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate perché proposto dopo che il potere di impugnazione della stessa sentenza era già stato esercitato e quindi consumato con un precedente ricorso. Ha inoltre preso atto che il processo era già stato definito con decreto presidenziale di estinzione in relazione all’istanza proposta dalla contribuente ai sensi della disciplina condonistica. Nessuna statuizione sulle spese. È stato escluso l’obbligo per l’Agenzia di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 186, L. n. 197/2022
istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 186, l. n. 197/2022
richiamato come base dell’istanza della contribuente che ha condotto alla definizione estintiva del processo secondo la disciplina condonistica
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012
la Corte esclude la sua applicabilità all’Amministrazione dello Stato, che beneficia della prenotazione a debito e non è tenuta al versamento dell’ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012
norma di modifica richiamata per l’introduzione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
meccanismo della prenotazione a debito
le Amministrazioni dello Stato sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse processuali tramite prenotazione a debito
Cass. n. 1778 del 29/01/2016
richiamata a sostegno dell’esclusione dell’ulteriore contributo unificato per l’Amministrazione dello Stato
Massime di principio
- Il potere di impugnazione di una sentenza si consuma con la proposizione del primo ricorso: non è ammissibile un successivo ricorso contro la stessa decisione, anche se fondato su motivi diversi.
- Quando il processo sia già stato definito con un provvedimento estintivo intervenuto a seguito di una disciplina speciale o condonistica, il successivo ricorso sulla medesima sentenza difetta di interesse o comunque è inammissibile se proposto dopo la consumazione del potere di impugnazione.
- Per le Amministrazioni dello Stato, il regime della prenotazione a debito impedisce l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l’inammissibilità dell’impugnazione.
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