Cassazione Penale, Ordinanza n. 31964/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna. Con l'unico motivo ha dedotto il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nella valutazione della prova, nonché la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze mirassero a ottenere una integrale rivalutazione delle prove, attività estranea ai limiti del giudizio di legittimità. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva motivato senza vizi logici, applicando corretti argomenti giuridici per affermare la responsabilità dell'imputato e la sussistenza del reato di truffa, sulla base della natura fraudolenta della condotta ricostruita anche attraverso le dichiarazioni delle persone offese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondato il tentativo di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e reputando adeguata, logica e giuridicamente corretta la motivazione della sentenza d'appello in ordine alla responsabilità e alla configurabilità della truffa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione è soggetto ai motivi tipici di legittimità; la Corte ha escluso che possa essere utilizzato per ottenere una rivalutazione integrale delle prove.
La Corte ha ritenuto correttamente motivata dalla Corte d'appello la sussistenza del reato di truffa, in ragione della natura fraudolenta della condotta ricostruita anche mediante le dichiarazioni delle persone offese.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova o integrale valutazione delle prove, riservata ai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia logicamente coerente e giuridicamente corretta.
- La censura di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione è inammissibile quando, al di là della formale prospettazione del vizio, si risolva nella richiesta di rivalutare il materiale probatorio.
- La motivazione sulla responsabilità per truffa è adeguata quando esplicita, senza vizi logici, la natura fraudolenta della condotta sulla base degli elementi probatori esaminati, comprese le dichiarazioni delle persone offese.
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