Ordinanza n. 253/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di diniego all’accoglimento della richiesta di permesso di costruire in sanatoria presentata in data 15.07.2025 - -OMISSIS-, del Direttore di Area - Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE, conosciuto in data 31.10.2025; di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguenziale o comunque connesso, ivi compresi (i) la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di permesso di costruire in sanatoria emessa dal Direttore di Area - Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE in data 23.09.2025 - -OMISSIS-, (ii) i verbali dei sopralluoghi effettuati e (iii) i rapporti tecnici istruttori, con espressa riserva di presentazione di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accoglimento della richiesta di permesso di costruire in sanatoria relativa a una soletta di copertura
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale della richiesta di permesso di costruire in sanatoria presentata il 15 luglio 2025, nonché gli atti connessi, tra cui la comunicazione dei motivi ostativi, i verbali dei sopralluoghi e i rapporti tecnici istruttori, chiedendo la sospensione cautelare dell’efficacia degli atti. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che i ricorrenti contestavano, in particolare, la rilevanza ai fini della sanatoria delle aperture considerate dall’Amministrazione nella valutazione dei rapporti aeroilluminanti e delle distanze, sostenendo che tali aperture sarebbero state a loro volta abusive e, dunque, non avrebbero dovuto essere considerate. L’Amministrazione aveva invece negato la sanatoria rilevando il contrasto dell’intervento con la disciplina edilizia vigente al momento della presentazione della domanda, specificamente con le norme regolamentari in materia di rapporti aeroilluminanti e distanze. Il pregiudizio cautelare era inoltre collegato all’esecuzione dell’ordine di demolizione, mentre l’abusività della soletta di copertura risultava già accertata con precedente pronuncia passata in giudicato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insufficienza del fumus boni iuris. In via sommaria, ha ritenuto prima facie corretto il diniego comunale, fondato sul contrasto dell’opera con la disciplina edilizia vigente al momento della domanda, quanto ai rapporti aeroilluminanti e alle distanze. Ha escluso che, nel procedimento di accertamento di conformità ex art. 36 del testo unico dell’edilizia, possa operare una “compensazione” tra abusi: il procedimento è vincolato e richiede la verifica della conformità dell’opera nei due momenti temporali rilevanti; l’Amministrazione non può ignorare una situazione di fatto incidente sulla conformità dell’intervento solo perché essa potrebbe derivare da un altro illecito edilizio. Quanto al periculum in mora, pur riconoscendo il pregiudizio derivante dall’esecuzione dell’ordine di demolizione, il Collegio ha attribuito prevalenza all’interesse pubblico al ripristino della legalità edilizia, rafforzato dal precedente accertamento giurisdizionale passato in giudicato sull’abusività dell’opera. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
L’accertamento di conformità ex art. 36 T.U.E. è un procedimento a carattere vincolato, che si conclude con un giudizio di conformità (o difformità) dell’opera abusiva rispetto alla disciplina vigente nei due momenti temporali rilevanti.
La sanatoria richiede una verifica vincolata della conformità dell’opera alla disciplina edilizia applicabile nei due momenti temporali previsti dalla norma; non è ammessa una compensazione tra abusi né l’omissione di fatti che incidono sulla conformità edilizia.
Costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il procedimento di accertamento di conformità edilizia ha natura vincolata e impone la verifica della conformità dell’opera abusiva alla disciplina edilizia rilevante nei due momenti temporali previsti dall’art. 36 d.P.R. 380/2001.
- Nel procedimento di sanatoria edilizia non è configurabile una compensazione tra abusi: la possibile abusività di un’opera o di una situazione edilizia diversa non rende irrilevante tale situazione quando essa incide sulla conformità dell’intervento oggetto di sanatoria.
- L’Amministrazione, nel valutare la conformità edilizia dell’opera da sanare, deve considerare la situazione di fatto rilevante ai fini della disciplina edilizia applicabile, anche se tale situazione potrebbe derivare da un altro illecito edilizio.
- In sede cautelare, il pregiudizio derivante dall’esecuzione di un ordine di demolizione può recedere, nel bilanciamento degli interessi, rispetto all’interesse pubblico al ripristino della legalità edilizia, soprattutto quando l’abusività dell’opera sia già stata accertata con pronuncia passata in giudicato.
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