Cassazione Penale, Sentenza n. 03956/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Due distinti ricorsi: (1) Loconte deduceva che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto rinunciati motivi di gravame relativi alle circostanze aggravanti e al trattamento sanzionatorio nonostante la procura speciale rilasciata non comprendesse la facoltà di rinuncia parziale e il ricorrente fosse assente in udienza; denunciava vizio di motivazione e violazione delle norme sulla rinuncia all'impugnazione. (2) Il Procuratore generale contestava l'assoluzione di Favullo perche' errata nella motivazione e nella applicazione dei principi sul concorso nel reato: sosteneva che Favullo, quale intermediaria, aveva contribuito in modo essenziale all'estorsione e all'usura (mettendo in contatto vittima e usurai/estorsori e agevolando l'operazione) e che la Corte d'appello non aveva confutato adeguatamente la motivazione del primo giudice né dimostrato, con argomentazione rafforzata, che l'intervento fosse dettato esclusivamente da motivi di solidarieta' umana
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto entrambi i ricorsi fondati. Quanto a Loconte, ha annullato la sentenza perche' la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto rinunciati i motivi relativi alle aggravanti e al trattamento sanzionatorio nonostante la procura speciale non comprendesse la facolta' di rinuncia parziale e l'imputato fosse assente; ha disposto rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione. Quanto a Favullo, ha annullato la sentenza impugnata per carenza della motivazione d'appello: la Corte d'appello, pur avendo riconosciuto che l'apporto dell'intermediaria era stato determinante per il buon esito dell'operazione, ha escluso il concorso per carenza dell'elemento soggettivo senza confrontarsi adeguatamente e in modo 'rafforzato' con le argomentazioni del primo grado; la Cassazione ha disposto rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo esame. Liquidazione delle spese processuali riservata; le parti civili non ottengono ora le spese di questo grado e potranno far valere la pretesa nel nuovo giudizio di merito
Norme richiamate
La Corte ha richiamato che la rinuncia all'impugnazione deve essere personale o effettuata da difensore munito di procura speciale che specifichi l'oggetto e i fatti; la rinuncia parziale non rientra nella discrezionalita' tecnica del difensore senza procura speciale
Riferimento procedurale richiamato nel mezzo di impugnazione insieme ad art. 122; la Corte ha evidenziato i limiti di quanto verbalizzato in udienza rispetto alla formale rinuncia prevista dalla normativa
art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen. (richiamato nella motivazione di merito)
Norma richiamata nei profili aggravanti contestati al ricorrente; la Cassazione ha disposto che tali censure non erano state rinunciate e quindi devono essere valutate nel nuovo giudizio
Massime di principio
- Rinuncia all'impugnazione: per essere valida la rinuncia totale o parziale deve derivare dal soggetto interessato o da difensore munito di procura speciale che specifichi l'oggetto; la mera assenza dell'imputato in udienza o un verbale non preciso non possono sostituire la procura speciale
- Intermediario tra vittima e usurai/estorsori: e' penalmente responsabile per concorso in estorsione o usura se il suo apporto e' concretamente idoneo e causalmente rilevante a favorire l'esecuzione dell'illecito, salvo che l'intervento sia dimostrabilmente dettato esclusivamente da motivi di solidarieta' umana e finalizzato esclusivamente all'interesse della vittima
- Suus-interpretazione per l'usura: chi mette in contatto l'usuraio con l'usurato e conosce o accetta le condizioni illecite puo' rispondere di usura, anche se l'incontro e' avvenuto su richiesta della vittima
- Motivazione d'appello 'rafforzata': quando l'appello riforma in senso assolutorio una decisione di condanna, il giudice d'appello e' obbligato a offrire una motivazione approfondita e puntuale che confuti le ragioni del primo giudice; non sono ammissibili conclusioni apodittiche o non confrontate con i dati probatori del primo grado
- Effetti processuali delle annullamenti con rinvio: l'annullamento e il rinvio comportano nuovo esame di merito sulle questioni rilevate; le spese del grado possono essere decise solo al termine del nuovo giudizio di merito in base all'ordinario criterio della soccombenza
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