Sentenza del 12/02/2019 n. 97 - Comm. Trib. Prov. Genova
PROCESSO TRIBUTARIO - invito al pagamento - istanza di riesame - risposta - autonoma impugnabilità - condizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'invito al pagamento del contributo unificato, sostenendo di aver già corrisposto l'importo corretto di 650 euro tramite Lottomatica. Contestava la pretesa dell'amministrazione di considerare irregolare tale pagamento perché non effettuato mediante modello F24 Elide. Secondo il ricorrente, la normativa consentiva ancora modalità di pagamento alternative nelle more dell'adeguamento dei sistemi informativi e, comunque, l'amministrazione non aveva adeguatamente comunicato la cessazione delle modalità precedenti. È stata inoltre esaminata la questione preliminare se la risposta all'istanza di riesame fosse un atto meramente confermativo, non autonomamente impugnabile, oppure un nuovo provvedimento impugnabile autonomamente.
La decisione
La Commissione ha dichiarato inammissibile la relazione difensiva dell'amministrazione perché depositata oltre il termine di dieci giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 32 del d.lgs. 546/1992. Ha poi ritenuto tempestivo il ricorso, notificato entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'atto impugnato. La risposta all'istanza di riesame è stata considerata autonomamente impugnabile perché conteneva una motivazione nuova e richiami ad ulteriori atti, non risultando quindi una mera conferma priva di nuova istruttoria o motivazione. Nel merito, il ricorso è stato accolto: il pagamento tramite Lottomatica era stato effettuato per l'importo corretto, non era stata dimostrata un'adeguata comunicazione dell'obbligo esclusivo di utilizzare F24 Elide e l'operato della segreteria aveva ingenerato un affidamento incolpevole. L'invito al pagamento è stato annullato e la resistente è stata condannata a rifondere al ricorrente 1.630 euro di spese, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Consente il deposito di memorie illustrative fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza di trattazione.
Il termine è stato ritenuto perentorio, anche se la legge non lo qualifica espressamente come tale, perché diretto a garantire il contraddittorio e il diritto di difesa. La memoria depositata oltre tale termine è stata dichiarata inammissibile.
Prevede il termine di sessanta giorni per l'impugnazione dell'atto tributario.
Il ricorso è stato considerato tempestivo poiché la notifica mediante raccomandata rilevava dalla data di spedizione e questa era anteriore alla scadenza del termine.
La mancata contestazione specifica può valere come riconoscimento implicito della circostanza di fatto.
Poiché l'amministrazione non aveva contestato espressamente l'avvenuto pagamento del contributo nella misura corretta, tale circostanza è stata ritenuta provata.
Decreto MEF 27 giugno 2017
È stato richiamato dall'amministrazione per sostenere l'utilizzo del modello F24 Elide per il pagamento del contributo unificato.
Decreto del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa n. 211 del 18 ottobre 2017
È stato richiamato come atto che ribadiva le modalità telematiche di pagamento del contributo unificato.
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 123/E del 12 ottobre 2017
L'amministrazione l'aveva invocata per sostenere la necessità del pagamento tramite F24 Elide.
Corte costituzionale, sentenza n. 21 del 31 marzo 1961
È stata richiamata in relazione al divieto di imporre al contribuente il pagamento duplicato del tributo quale condizione per ottenere tutela, secondo il principio contrario al solve et repete.
Principi della giustizia amministrativa sugli atti confermativi
La risposta a un'istanza di riesame è meramente confermativa, e non riapre i termini, quando si limita a richiamare il precedente provvedimento senza nuova istruttoria e senza nuova motivazione. È invece autonomamente impugnabile quando contiene una nuova valutazione, ulteriori elementi o una motivazione idonea a fondare autonomamente la decisione.
Massime di principio
- Una risposta amministrativa successiva non riapre automaticamente i termini di impugnazione: occorre verificare se sia una mera conferma del provvedimento precedente oppure un nuovo atto sostitutivo, fondato su istruttoria o motivazione nuove.
- Chi sostiene che l'atto successivo sia soltanto confermativo deve fornire il provvedimento originario, così da consentire il confronto tra motivazioni e contenuti; in mancanza, l'eccezione può risultare non provata.
- Il contribuente che abbia effettuato il pagamento corretto con una modalità non contestata tempestivamente dall'amministrazione può invocare l'affidamento incolpevole, soprattutto se l'amministrazione non ha dimostrato di aver comunicato chiaramente il cambiamento delle modalità di pagamento.
- Non dovrebbe essere imposto un secondo pagamento dello stesso tributo quando il primo versamento è stato effettivamente eseguito e l'eventuale irregolarità riguarda soltanto la modalità, salvo specifica base normativa e adeguata informazione agli interessati.
- I termini processuali posti a tutela del contraddittorio, come quello per il deposito delle memorie, possono essere considerati perentori anche senza un'esplicita qualificazione legislativa; è quindi prudente rispettarli rigorosamente.
- In controversie analoghe è essenziale conservare ricevute di pagamento, comunicazioni dell'amministrazione, date di notifica e copia sia dell'atto originario sia della successiva risposta, perché tali documenti sono decisivi per provare tempestività, affidamento e natura dell'atto impugnato.
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