Sentenza del 12/02/2019 n. 149 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
ACCERTAMENTO - Notificazione - Il domicilio fiscale indicato nella dichiarazione dei redditi vale come nuova elezione di domicilio - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2011 e 2012, con maggiori pretese ai fini IRES, IRAP e IVA. Ha contestato, in primo luogo, la competenza territoriale dell'Ufficio, sostenendo di avere sede in R. Ha inoltre contestato nel merito la ricostruzione fiscale riguardante l'interposizione della società in operazioni relative a impianti fotovoltaici, la presunta inesistenza di fatture passive emesse da S.G. S.r.l., E. S.r.l. e O. S.r.l., la deducibilità di determinate spese e l'inerenza di costi relativi a un'autovettura e a un immobile.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto integralmente l'appello e confermato la decisione di primo grado. Quanto alla competenza territoriale, ha ritenuto valido il domicilio fiscale indicato dalla società nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2011 e 2012, diverso dalla sede sociale, qualificandolo come nuova elezione di domicilio ai sensi della giurisprudenza della Cassazione. Nel merito, ha ritenuto credibile la ricostruzione dell'Ufficio circa l'inesistenza delle operazioni fatturate, valorizzando l'assenza di contratti, pagamenti e riscontri documentali, nonché la sproporzione tra gli importi fatturati e i pagamenti effettivamente rinvenuti. La società è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 10.000 euro.
Norme richiamate
Art. 31 del D.P.R. 600/1973
La norma è stata richiamata per individuare l'Ufficio territorialmente competente a emettere l'avviso di accertamento, individuazione collegata al domicilio fiscale del contribuente.
Art. 58, comma 3, del D.P.R. 600/1973
La disposizione è stata utilizzata insieme all'articolo 31 per ritenere competente l'Ufficio situato nella circoscrizione del domicilio fiscale indicato dalla società.
Art. 41 del D.L. 331/1993
"operazione intracomunitaria non imponibile"
La norma è stata richiamata per spiegare che una vendita diretta dalla società spagnola alle società italiane avrebbe potuto qualificarsi come operazione intracomunitaria non imponibile, senza generare il credito IVA ottenuto tramite l'interposizione della società contribuente.
Cassazione, sentenza n. 14280 del 2018
La Corte ha affermato che l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi, di un domicilio fiscale diverso dalla sede può valere come nuova elezione di domicilio, rilevante ai fini della competenza territoriale dell'Ufficio.
Principio dell'actio doli generalis e divieto di venire contra factum proprium
La società non può contestare l'utilizzo del domicilio fiscale da essa stessa indicato nelle dichiarazioni quando tale contestazione le consentirebbe di trarre vantaggio da un comportamento contrario a quello precedentemente tenuto.
Massime di principio
- Ai fini della competenza territoriale dell'Amministrazione finanziaria, il domicilio fiscale indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi può prevalere sulla sede sociale e costituire una nuova elezione di domicilio.
- Il contribuente che indica volontariamente un determinato domicilio fiscale non può, di regola, contestare successivamente la competenza dell'Ufficio individuato sulla base di tale indicazione, soprattutto se ne deriverebbe un vantaggio processuale contrario alla propria condotta precedente.
- In presenza di fatture di importo rilevante, l'assenza di contratti, pagamenti, documentazione sottostante e riscontri bancari può costituire un insieme di elementi presuntivi idonei a sostenere la contestazione di operazioni inesistenti.
- Un pagamento isolato e molto inferiore all'importo complessivo delle fatture non dimostra necessariamente l'effettività delle operazioni e può, al contrario, rafforzare la ricostruzione di una fatturazione fittizia.
- La deducibilità dei costi richiede la prova della loro effettività, inerenza e collegamento con l'attività d'impresa; la mera contabilizzazione della fattura non è sufficiente.
- Un'interposizione societaria priva di autonoma struttura operativa, mezzi e personale, se non giustificata da ragioni economiche concrete, può essere valutata come elemento indicativo di un'operazione artificiosa finalizzata a ottenere un indebito vantaggio IVA.
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