Sentenza del 12/02/2019 n. 72 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Trascrizione del provvedimento di perimetrazione della "contribuenza" - Presupposto del beneficio - Inversione dell'onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la legittimità della cartella sostenendo che i propri terreni non avessero ricevuto alcun beneficio concreto, diretto e attuale dalle opere di bonifica e che il Consorzio non avesse dimostrato l'inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza. Il Consorzio sosteneva invece che i fondi fossero ricompresi nel comprensorio consortile e che il Piano di Classifica, regolarmente approvato e pubblicato, individuasse gli indici per il calcolo dei contributi. Secondo il Consorzio, una volta provata l'inclusione dei fondi nel perimetro, spettava al contribuente dimostrare l'assenza di qualsiasi beneficio.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso ritenendo non provata l'inclusione dei fondi nel perimetro di contribuenza. In appello, la decisione è stata riformata: il giudice ha ritenuto provata l'inclusione dei terreni nel comprensorio attraverso la documentazione catastale e planimetrica, nonché l'esistenza del beneficio sulla base del Piano di Classifica e della relazione tecnica consortile. È stata applicata la presunzione relativa secondo cui, quando i fondi ricadono nel perimetro di contribuenza e il Piano di Classifica non è stato specificamente contestato, il beneficio delle opere si presume. Il contribuente non ha fornito una prova sufficiente per superare tale presunzione. L'appello del Consorzio è stato quindi accolto e la cartella è stata ritenuta legittima. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 10 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215
Il perimetro di contribuenza deve essere reso pubblico mediante trascrizione.
La trascrizione del provvedimento di perimetrazione ha funzione di pubblicità-notizia e serve a rendere conoscibile il perimetro degli interventi di bonifica; non è invece necessario trascrivere ciascun singolo immobile assoggettato al contributo.
Art. 21 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215
I contributi di bonifica costituiscono oneri reali.
Il contributo è dovuto dal proprietario del fondo situato nel perimetro consortile al momento dell'esazione e trova giustificazione nei benefici concreti o potenziali derivanti dalle opere di bonifica.
Art. 58, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le parti possono produrre nuovi documenti anche in sede di gravame.
Nel processo tributario è consentita la produzione di documenti nuovi in appello, anche se preesistenti al giudizio di primo grado, mentre l'assunzione di ulteriori prove è soggetta a limiti più rigorosi.
Art. 1, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Esprime il principio di specialità delle norme processuali tributarie rispetto alle regole del processo civile ordinario.
Art. 117, comma 3, della Costituzione
È richiamato per chiarire che la disciplina regionale della bonifica può prevedere forme di pubblicità alternative alla trascrizione, come la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, trattandosi di materia di legislazione concorrente.
Piano di Classifica consortile e relative delibere di approvazione
Il Piano di Classifica individua gli indici per determinare il beneficio attribuito ai singoli immobili e, se regolarmente approvato, pubblicato e non impugnato, è legittimo e vincolante nei confronti dei contribuenti.
Massime di principio
- Quando un immobile è incluso nel perimetro di contribuenza regolarmente pubblicizzato e il Piano di Classifica non è stato specificamente impugnato, il beneficio derivante dalle opere consortili si presume; il contribuente deve fornire una prova concreta e puntuale dell'assenza del beneficio.
- Non è normalmente necessario dimostrare un vantaggio immediato, attuale o direttamente percepibile: può essere sufficiente un beneficio potenziale, anche derivante dalla protezione idraulica e dall'incremento di valore o sicurezza del fondo.
- La contestazione generica dell'assenza di beneficio non è sufficiente. Occorre contestare specificamente, secondo il caso, l'inclusione nel perimetro, la validità o applicabilità del Piano di Classifica, gli indici utilizzati o l'effettiva riferibilità delle opere all'immobile.
- La mancata trascrizione dei singoli terreni nei registri immobiliari non rende automaticamente illegittimo il contributo, purché sia stato reso pubblico il perimetro di contribuenza secondo le modalità previste dalla legge o dalla disciplina regionale.
- Nel processo tributario il Consorzio può produrre documenti, come planimetrie, visure, piani e relazioni tecniche, anche in appello; tali documenti possono essere decisivi per dimostrare l'inclusione del fondo e il presupposto del beneficio.
- Il proprietario soggetto al contributo non può escludere l'obbligo semplicemente dichiarando di non avere utilizzato le opere o di non voler beneficiare dei servizi consortili: l'obbligo dipende dalla posizione del fondo e dal beneficio oggettivo o potenziale.
- La presunzione a favore del Consorzio non è assoluta: può essere superata dal contribuente mediante una prova tecnica e documentale specifica, ad esempio dimostrando che il fondo non è realmente servito o protetto dalle opere oppure che gli indici del Piano sono stati applicati erroneamente.
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