Sentenza del 12/02/2019 n. 190 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
DAZI DOGANALI - veicolo - targa libica - ammissione temporanea - situazione di emergenza - esclusione dal pagamento dei diritti di confine - condizione - confisca del veicolo - illegittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'atto di contestazione e sanzione con cui gli era stato addebitato il tentativo di importare in Italia, senza pagamento dei dazi e dell'IVA, la propria autovettura con targa libica. Il veicolo era stato sequestrato ai fini della confisca. Il ricorrente sosteneva che l'ingresso fosse temporaneo e giustificato dalla situazione di emergenza e di rischio esistente in Libia, nonché che mancasse la prova di una volontà cosciente e colposa di contrabbando. L'Ufficio sosteneva invece che il mezzo fosse stato introdotto senza dichiarazione e senza il pagamento dei diritti di confine.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Liguria ha accolto l'appello, ritenendo non concretamente applicabile la sanzione e illegittimo il sequestro finalizzato alla confisca. Ha considerato provata la temporaneità dell'importazione, non ostativa la residenza del ricorrente in Austria e rilevante la situazione di emergenza connessa alle condizioni della Libia. Ha inoltre rilevato l'assenza di prova sufficiente della volontà di contrabbandare e dell'effettiva comprensione, da parte del ricorrente, dell'eventuale richiesta di dichiarazione doganale. Sono stati annullati l'atto di contestazione e la sanzione; il sequestro è divenuto inefficace e il veicolo deve essere restituito all'avente diritto senza oneri per la custodia pregressa. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990, ratificata con legge n. 479/1995
Ammissione temporanea dei mezzi di trasporto e utilizzazione in situazioni di emergenza
L'introduzione temporanea di un veicolo immatricolato fuori dal territorio doganale dell'Unione, destinato alla riesportazione e utilizzato alle condizioni previste, può beneficiare dell'esenzione dai dazi. La situazione di emergenza costituisce un'ulteriore circostanza esimente.
Regolamento delegato UE n. 2015/2446
Periodo limitato a sei mesi, anche non consecutivi, decorrente dal primo ingresso, oppure motivi di emergenza
L'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto può operare quando il veicolo è immatricolato fuori dal territorio doganale, è usato privatamente e non commercialmente, è condotto da soggetti autorizzati e rimane nel territorio per il periodo previsto oppure per ragioni di emergenza. Secondo la sentenza, la residenza in uno Stato UE non esclude automaticamente l'agevolazione, se sono provate circostanze eccezionali.
D.P.R. n. 43/1973, Testo unico delle leggi doganali, artt. 216, comma 2, 291, 292, 295-bis e 301
Confisca del mezzo quando si integra la fattispecie di contrabbando
La confisca e il sequestro possono conseguire a una violazione doganale anche dopo la depenalizzazione, ma solo se è effettivamente integrata la condotta di contrabbando e non ricorrono cause di esclusione della responsabilità.
D.Lgs. n. 8/2016
Depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, salvo le esclusioni previste
Le condotte di contrabbando rientranti nell'ambito della depenalizzazione assumono natura amministrativa, senza però eliminare la necessità di accertare una condotta cosciente e volontaria e gli altri presupposti della responsabilità.
Legge n. 689/1981, artt. 3 e 4
Ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria; esclusione della responsabilità in caso di errore sul fatto non colposo, esercizio di una facoltà legittima o stato di necessità
Anche per le sanzioni amministrative è necessario un elemento soggettivo, almeno colposo. L'errore incolpevole, l'esercizio di una facoltà legittima e lo stato di necessità possono escludere la responsabilità.
Legge n. 4/1929, art. 34
Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono accertate dagli organi indicati dalla legge
La competenza all'accertamento delle violazioni finanziarie e doganali spetta agli ufficiali, agli agenti della polizia tributaria e agli altri organi espressamente legittimati.
Legge n. 689/1981, artt. 13 e seguenti
Sequestro amministrativo finalizzato alla confisca
Il sequestro del veicolo è una misura strumentale alla confisca e presuppone la sussistenza della violazione contestata. Venuto meno tale presupposto, il sequestro deve cessare e il bene deve essere restituito.
Massime di principio
- L'ingresso in Italia di un veicolo immatricolato in uno Stato extra UE non comporta automaticamente il pagamento dei dazi: occorre distinguere tra importazione definitiva e ammissione temporanea.
- Per ottenere il regime di ammissione temporanea devono essere dimostrati, in concreto, l'uso privato e non commerciale, la titolarità o l'autorizzazione alla guida, la permanenza limitata e la destinazione alla riesportazione.
- Una situazione di emergenza o di necessità può giustificare l'introduzione temporanea del veicolo anche quando la situazione personale del conducente non rientra perfettamente nello schema ordinario, purché l'emergenza sia documentata e causalmente collegata al trasferimento.
- La residenza del proprietario in uno Stato UE non determina da sola l'obbligo di pagamento dei diritti doganali: l'Amministrazione deve valutare le circostanze eccezionali e la concreta finalità temporanea dell'ingresso.
- La sanzione doganale richiede una condotta cosciente e volontaria, almeno colposa. Se il conducente non comprende la lingua o le istruzioni ricevute e l'Amministrazione non prova che abbia compreso l'obbligo di dichiarazione, la responsabilità può essere esclusa.
- La depenalizzazione del contrabbando non rende automaticamente legittimi sanzione, sequestro e confisca: devono comunque essere provati tutti gli elementi della violazione e devono essere escluse le cause di giustificazione.
- La confisca del veicolo è legittima solo quando la violazione doganale sia effettivamente integrata; se l'importazione è temporanea o giustificata da emergenza, il sequestro finalizzato alla confisca deve essere revocato e il mezzo restituito.
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