Sentenza del 12/02/2019 n. 206 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Distinzione tra perdita e svalutazione di un credito. - Criteri prudenziali di bilancio nelle insofferenze creditorie. - Onere della prova nelle insofferenze creditorie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la deducibilità fiscale delle quote di svalutazione, pari a circa 219.093 euro, relative a crediti svalutati integralmente o quasi integralmente. Secondo l'Ufficio, una svalutazione al 100% avrebbe dovuto essere considerata sostanzialmente una perdita su crediti e, quindi, sarebbe stata deducibile soltanto in presenza di elementi certi e precisi ai sensi dell'art. 101, comma 5, del TUIR. Il contribuente sosteneva invece che svalutazione e perdita sono fattispecie ontologicamente diverse: la prima si fonda su una valutazione prudenziale e prognostica della probabile inesigibilità, mentre la seconda presuppone l'irrecuperabilità certa e definitiva del credito.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo legittima la svalutazione integrale dei crediti. La percentuale del 100% non è stata ritenuta sufficiente, da sola, a trasformare la svalutazione in una perdita. L'Ufficio avrebbe dovuto contestare concretamente l'infondatezza della svalutazione, anche mediante elementi indiziari sulla solvibilità dei debitori, e non limitarsi a qualificare la svalutazione come perdita imponendo al contribuente la prova rigorosa degli elementi certi e precisi. È stato inoltre rigettato l'appello incidentale del contribuente sulle spese: le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 101, comma 5, del D.P.R. 917/1986 (TUIR)
La sentenza richiama la deducibilità delle perdite su crediti quando risultano da elementi certi e precisi.
La disposizione è stata ritenuta applicabile alle perdite effettive e certe, ma non automaticamente alle svalutazioni, anche se integrali. La svalutazione resta una valutazione prudenziale e prognostica, mentre la perdita richiede la certezza dell'irrecuperabilità.
Principi di prudenza nella redazione del bilancio
I criteri prudenziali impongono di rivalutare costantemente le posizioni creditorie e di svalutare i crediti non interamente esigibili.
La svalutazione può essere legittima quando deriva da una valutazione ragionevole e documentata della probabile inesigibilità del credito, anche senza la certezza definitiva della perdita.
Massime di principio
- Una svalutazione del credito, anche pari al 100%, non coincide automaticamente con una perdita su crediti: occorre distinguere tra valutazione prognostica di inesigibilità e accertata irrecuperabilità definitiva.
- Per dedurre una perdita su crediti sono necessari elementi certi e precisi; per una svalutazione rilevano invece criteri prudenziali, dati disponibili al momento della valutazione e una motivazione coerente con la situazione economica e patrimoniale del debitore.
- L'Amministrazione finanziaria non può fondare il recupero fiscale esclusivamente sulla percentuale della svalutazione, ma deve fornire elementi concreti, anche indiziari, che dimostrino l'infondatezza della svalutazione o la sovrastima dell'inesigibilità.
- Il fatto che il creditore continui a tentare il recupero del credito dopo averlo svalutato non dimostra necessariamente l'illegittimità della svalutazione: può essere coerente con la natura prognostica e non definitiva della valutazione.
- Il contribuente dovrebbe conservare la documentazione relativa alla situazione dei debitori, alle procedure di recupero, ai solleciti, alle informazioni economiche disponibili e ai criteri utilizzati per determinare la percentuale di svalutazione.
- La decisione esprime un orientamento favorevole al contribuente e non implica che ogni svalutazione integrale sia automaticamente deducibile: una svalutazione priva di adeguata motivazione o manifestamente irragionevole può comunque essere contestata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 feb 2019Sentenza del 12/02/2019 n. 71 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 12 feb 2019Sentenza del 12/02/2019 n. 72 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 12 feb 2019Sentenza del 12/02/2019 n. 97 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 12 feb 2019Sentenza del 12/02/2019 n. 115 - Comm. Trib. Prov. Pescara
- Sentenza · 12 feb 2019Sentenza del 12/02/2019 n. 149 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 12 feb 2019Sentenza del 12/02/2019 n. 190 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →