Sentenza del 12/02/2019 n. 71 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Termine di notificazione dell'avviso - Imposta di pubblicità - Obbligazione solidale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'imposta sulla pubblicità per l'anno 2014, contestando inizialmente la tardività dichiarata dalla Commissione Tributaria Provinciale. Ha sostenuto che il termine di 60 giorni per ricorrere decorresse dalla ricezione dell'avviso, avvenuta il 26 gennaio 2015, e non dalla spedizione del 23 gennaio 2015. Nel merito, ha negato di essere titolare o disponente degli impianti pubblicitari e ha contestato la sanzione applicata, ritenendola superiore a quella dovuta.
La decisione
L'appello è stato accolto solo parzialmente. La Commissione Tributaria Regionale ha stabilito che, per il contribuente destinatario, la notificazione a mezzo posta si perfeziona alla data di ricezione dell'atto; pertanto, il ricorso notificato il 25 marzo 2015 era tempestivo e ammissibile, essendo stato l'avviso ricevuto il 26 gennaio 2015. Tuttavia, esaminato il merito, il ricorso è stato respinto: l'obbligazione solidale prevista in materia di imposta sulla pubblicità consente al Comune di accertare direttamente il soggetto pubblicizzato, anche senza previa o contestuale emissione di un avviso nei confronti del titolare degli impianti. È stata inoltre confermata la sanzione, non essendo stata richiesta la definizione agevolata. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 16, comma 5, D.Lgs. 546/1992
i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto
Per il destinatario dell'atto tributario, il termine processuale decorre dalla ricezione dell'atto e non dalla sua spedizione.
Art. 21, D.Lgs. 546/1992
Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato
Il termine per impugnare l'avviso decorre, per il contribuente, dalla data in cui l'atto è legalmente ricevuto.
Art. 149 c.p.c.
La notificazione a mezzo posta produce effetti distinti: per il notificante dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale, per il destinatario dalla ricezione.
Art. 6, D.Lgs. 507/1993
in via principale colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso; ... obbligato solidalmente ... colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità
Il soggetto pubblicizzato è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta insieme a chi dispone del mezzo pubblicitario. La solidarietà non impone al Comune di accertare previamente o contestualmente il titolare dell'impianto.
Art. 13, D.Lgs. 471/1997
È stato richiamato dalla società con riguardo alla misura della sanzione, ma la contestazione è stata respinta poiché non era stata effettuata la definizione agevolata.
Art. 56, D.Lgs. 546/1992
La mancata riproposizione delle questioni di merito non ha determinato l'inammissibilità dell'appello, poiché l'impugnazione della pronuncia di inammissibilità e il richiamo al ricorso originario manifestavano la volontà di proseguire il giudizio.
Massime di principio
- Quando un atto tributario è notificato a mezzo posta, il termine per impugnarlo decorre per il contribuente dalla data di effettiva ricezione risultante dall'avviso di ricevimento, non dalla data di spedizione.
- La scissione degli effetti della notificazione opera diversamente per notificante e destinatario: il primo beneficia della data di consegna all'ufficio postale, mentre il secondo è vincolato dalla data di ricezione.
- In presenza di un'obbligazione solidale, l'ente impositore può rivolgersi direttamente a uno qualsiasi dei coobbligati, senza dover emettere prima o contemporaneamente un avviso nei confronti degli altri.
- Il soggetto pubblicizzato può essere chiamato a pagare l'imposta anche se non è proprietario degli impianti, ferma restando la possibilità di rivalersi nei confronti del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario.
- La tempestività dell'impugnazione deve essere verificata sulla base di documenti idonei, come l'avviso di ricevimento o la certificazione postale della consegna.
- La riduzione della sanzione per definizione agevolata opera solo se il contribuente aderisce entro il termine previsto; in mancanza, può essere applicata la sanzione ordinaria.
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