Sentenza del 12/02/2019 n. 115 - Comm. Trib. Prov. Pescara
Convenzione Italia-Germania - Doppie imposizioni dividenti fondazioni - Prelievo discriminatorio in assenza di prelievo fiscale 'compensabile' nel paese di residenza - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente chiedeva il rimborso della maggiore ritenuta applicata in Italia sui dividendi distribuiti da società italiane negli anni 2004-2013. I dividendi erano stati tassati con ritenuta del 15% secondo la Convenzione Italia-Germania, mentre i dividendi corrisposti a soggetti residenti beneficiavano di un regime interno più favorevole. La fondazione sosteneva che la differenza di trattamento fosse discriminatoria, poiché in Germania, essendo esente da imposte, non poteva utilizzare la ritenuta italiana come credito d'imposta. L'Amministrazione riteneva invece che non vi fosse doppia imposizione effettiva e che l'esenzione fiscale tedesca escludesse il diritto al rimborso.
La decisione
Il ricorso è stato accolto per le annualità dal 2004 al 2013. La Commissione ha ritenuto che l'assenza di un'imposta tedesca compensabile non eliminasse la disparità di trattamento, ma la rendesse concreta: la fondazione non residente sopportava una ritenuta maggiore rispetto agli enti italiani, senza poter recuperare la differenza nello Stato di residenza. È stato quindi ordinato al Centro operativo di Pescara di rimborsare la differenza tra l'imposta trattenuta secondo la Convenzione e quella applicabile secondo il regime interno, per complessivi euro 2.579.328,80 oltre interessi. Per l'anno 2003 è stata dichiarata l'acquiescenza, poiché il diniego non era stato impugnato specificamente. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni, articolo 10
La Convenzione non è sufficiente a eliminare la disparità di trattamento se la ritenuta italiana non può essere concretamente compensata nello Stato di residenza del percettore.
Articolo 27, comma 3, e comma 3-ter, del DPR 600/1973
Regime delle ritenute sui dividendi corrisposti a soggetti non residenti
La disciplina interna, nella parte in cui determinava una tassazione più gravosa dei dividendi transfrontalieri rispetto a quelli domestici, deve essere disapplicata quando produce una discriminazione contraria al diritto dell'Unione europea.
Articolo 89 del TUIR
Esclusione dal reddito imponibile del 95% dei dividendi
Il regime interno comportava, dal 2004, una tassazione effettiva molto più favorevole per i dividendi percepiti da soggetti residenti, rendendo comparativamente più onerosa la ritenuta sui dividendi corrisposti alla fondazione tedesca.
Decreto legislativo 344/2003
Istituzione dell'IRES e modifica del regime di tassazione dei dividendi
Dal 1 gennaio 2004 ha introdotto il nuovo regime interno di tassazione dei dividendi, rilevante per il confronto con la ritenuta applicata ai soggetti non residenti.
Articolo 56 del Trattato CE
Libera circolazione dei capitali
Vieta trattamenti fiscali discriminatori nei confronti dei dividendi distribuiti a soggetti residenti in altri Stati membri quando risultano più onerosi rispetto ai dividendi domestici.
Articoli 31 e 40 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo
Libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali
Sono stati richiamati come parametri europei violati dal regime italiano di tassazione dei dividendi corrisposti a soggetti residenti in altri Stati.
Sentenza Corte di Giustizia UE C-540/07
Commissione europea contro Repubblica Italiana
La disparità non viene meno per il solo fatto che una Convenzione contro le doppie imposizioni consenta astrattamente un credito d'imposta; occorre che la compensazione sia effettivamente possibile. Se il percettore è esente o non dispone di sufficiente base imponibile nello Stato di residenza, la ritenuta italiana resta discriminatoria.
Cassazione, sentenze n. 26656/2017 e n. 26377/2018
Principio della compensazione effettiva della ritenuta estera
La stipula di una Convenzione contro le doppie imposizioni non neutralizza automaticamente la disparità: la compensazione deve essere concreta e non meramente teorica.
Cassazione, sentenze n. 2468/2016 e n. 26377/2018
Applicazione diretta dei principi derivanti dalla sentenza europea
I principi affermati dalla Corte di Giustizia possono essere applicati direttamente dal giudice nazionale, anche mediante disapplicazione della disciplina interna incompatibile.
Cassazione, sentenze n. 23431/2010, n. 1231/2001 e n. 2532/2001
Concorso del reddito esente alla formazione del reddito complessivo
L'assenza di un effettivo versamento d'imposta nello Stato di residenza non esclude necessariamente il concorso del dividendo alla formazione del reddito complessivo e, quindi, non basta da sola a negare la discriminazione.
Massime di principio
- Quando un soggetto non residente subisce in Italia una ritenuta sui dividendi più elevata rispetto a quella applicabile ai residenti, occorre verificare l'effettivo carico fiscale complessivo e non soltanto l'esistenza formale di una Convenzione contro le doppie imposizioni.
- Il credito d'imposta nello Stato di residenza rileva solo se è concretamente utilizzabile. Se il percettore è esente, non ha imposta sufficiente da compensare o non può utilizzare il credito, la ritenuta italiana non è neutralizzata.
- L'esenzione fiscale nello Stato di residenza non esclude automaticamente la discriminazione; al contrario, può dimostrare che il soggetto non residente sopporta definitivamente l'imposta italiana senza possibilità di recupero.
- Per ottenere il rimborso è necessario documentare la natura del soggetto, il regime fiscale nello Stato estero, i dividendi ricevuti, le ritenute subite e l'impossibilità concreta di compensarle.
- Il giudice nazionale può disapplicare la norma interna incompatibile con i principi dell'Unione europea anche quando il ricorso richiama principalmente la Convenzione contro le doppie imposizioni.
- La richiesta di rimborso deve essere impugnata tempestivamente e per ciascuna annualità: un'annualità non contestata specificamente può diventare definitiva per acquiescenza.
- La quantificazione del rimborso deve corrispondere alla differenza tra la ritenuta effettivamente applicata al non residente e l'imposta che sarebbe stata applicata a un soggetto residente in situazione comparabile, oltre agli eventuali interessi.
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