Cassazione Penale, Ordinanza n. 04382/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente aveva già presentato una precedente istanza ex art. 671 c.p.p. per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati di estorsione già oggetto di condanne diverse. Il giudice dell'esecuzione aveva respinto la richiesta ritenendo insussistente il medesimo disegno criminoso, valorizzando che si trattava di una mera riproposizione della domanda già rigettata, l'irrilevanza del fatto che le estorsioni fossero state commesse ai danni della stessa persona offesa e la non decisività della contiguità spazio-temporale delle condotte. Nel nuovo ricorso si contestava, in sostanza, la possibilità di attribuire rilievo alle dichiarazioni rese dalla persona offesa in successive indagini difensive per superare il giudicato esecutivo e ottenere una nuova valutazione sulla continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in tema di incidente di esecuzione, l'inammissibilità per mera riproposizione non opera quando siano dedotti fatti o questioni non esaminati prima; tuttavia, nel caso concreto, le dichiarazioni unilateralmente rese alla difesa in sede di indagini difensive non introducevano elementi nuovi idonei a superare il giudicato esecutivo, perché avevano ad oggetto circostanze già valutate nel provvedimento definitivo. Le ulteriori doglianze sono state considerate generiche e meramente confutative. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; non possono essere introdotti, per sovvertire un provvedimento definitivo, elementi solo formalmente nuovi ma sostanzialmente già valutati
consente la declaratoria di inammissibilità dell'istanza quando essa sia una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, ma la preclusione non opera se vengono dedotti fatti o questioni non esaminati nella precedente decisione
richiamato quale parametro per la verifica del medesimo disegno criminoso ai fini della continuazione
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di incidente di esecuzione, il giudicato esecutivo formatosi su un'istanza ex art. 671 c.p.p. preclude una nuova decisione sul medesimo petitum, salvo che siano dedotti elementi di fatto o questioni giuridiche effettivamente nuove, sopravvenute o preesistenti ma mai valutate.
- La nozione di "novità" rilevante ai fini della riapertura del tema non dipende dalla veste formale delle allegazioni, ma dalla loro sostanza: non sono sufficienti prospettazioni che riproducano questioni già esaminate sotto un'etichetta diversa.
- Le dichiarazioni rese unilateralmente al difensore in sede di indagini difensive non sono idonee, di per sé, a introdurre profili di novità capaci di superare una precedente valutazione definitiva sulla continuazione, quando abbiano ad oggetto elementi già scrutinati.
- Nel giudizio di legittimità contro il rigetto di un'istanza esecutiva, censure meramente assertive, generiche o confutative rispetto alla motivazione impugnata non sono idonee a scalfire la decisione e conducono all'inammissibilità del ricorso.
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