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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14187/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per lavori di adeguamento funzionale e ristrutturazione di un ospedale. L'appaltatrice, agendo anche quale mandataria dell'ATI esecutrice, aveva chiesto la risoluzione del contratto e di un successivo atto aggiuntivo per grave inadempimento della stazione appaltante, oltre al risarcimento dei danni e al pagamento delle lavorazioni eseguite a prezzi di mercato. Il Tribunale aveva prima condannato la committente al saldo di parte dei lavori con sentenza non definitiva e poi, con sentenza definitiva, aveva dichiarato la risoluzione del contratto per grave inadempimento della stazione appaltante e liquidato un risarcimento. In appello, però, la decisione veniva riformata: la Corte d'appello riteneva che l'appalto fosse stato pattuito a corpo con prezzi fissi e consegne anche frazionate, che la committente avesse agito secondo buona fede e che l'arresto dei lavori fosse imputabile all'ATI appaltatrice, rigettando la domanda di risoluzione e quella risarcitoria. In cassazione la società ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione di norme sostanziali e processuali, sostenendo che le lavorazioni aggiuntive richieste dalla committente avevano alterato l'equilibrio contrattuale, che le riserve in contabilità e l'art. 1664 c.c. giustificavano la revisione prezzi, che l'omesso pagamento di opere ulteriori costituiva grave inadempimento della stazione appaltante e che la Corte d'appello aveva omesso di considerare il nesso causale tra tale condotta e la sospensione/ridimensionamento del cantiere. Con il secondo motivo riproponeva questioni incidentali sul quantum del risarcimento già riconosciuto in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo nei limiti indicati, rilevando che la Corte d'appello non poteva ridiscutere, ai fini del bilanciamento degli inadempimenti, un inadempimento della stazione appaltante già coperto da giudicato interno per effetto della sentenza non definitiva non impugnata, con la quale era stato accertato il mancato pagamento di lavori contrattuali ed extracontrattuali per un determinato importo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi al giudicato interno formatosi e valutando la rilevanza di tale inadempimento nell'economia complessiva del rapporto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché investiva questioni assorbite e non esaminate dalla Corte territoriale, che dovranno essere eventualmente trattate dal giudice del rinvio. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come base delle censure di legittimità per violazione di legge e vizio motivazionale

  • L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 326

    nei contratti di appalto di opere pubbliche a corpo o a forfait il prezzo convenuto è fisso e invariabile, con deroga alla revisione prezzi nei limiti dell'alea normale e della buona fede delle parti

  • art. 1341 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di clausole e pattuizioni contrattuali

  • art. 1362 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione all'interpretazione del contratto e dell'atto aggiuntivo

  • art. 1175 c.c.

    evocato per affermare che il rapporto doveva essere eseguito secondo buona fede; la Corte ribadisce che, se la buona fede è rispettata e l'appaltante rappresenta correttamente gli elementi rilevanti, il rischio della maggiore onerosità resta a carico dell'appaltatore

  • art. 1227 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme di cui lamentava la violazione

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dalla ricorrente quale parametro di esecuzione secondo correttezza e buona fede

  • artt. 1660 e ss. c.c.

    richiamati dalla ricorrente in relazione alle varianti e alle modifiche in corso d'opera

  • art. 1664 c.c.

    la Corte afferma che, nell'appalto a corpo di opere pubbliche, la maggiore onerosità dell'opera rientra nell'alea normale del contratto e può risultare derogata la disciplina sulla revisione del prezzo

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente come parametro del vizio motivazionale denunciato

  • art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la sentenza non definitiva chiude la fase decisoria sulle questioni decise, esaurendo la potestas iudicandi su quelle parti della controversia

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito di memoria in cassazione

Massime di principio

  • Negli appalti pubblici stipulati a corpo o a forfait, il prezzo pattuito è tendenzialmente fisso e invariabile; se l'appaltante ha correttamente rappresentato gli elementi incidenti sulla previsione di spesa e la relazione è stata eseguita secondo buona fede, il rischio della maggiore quantità di lavoro necessaria rientra nell'alea normale del contratto, con conseguente limitazione dell'applicabilità della revisione prezzi.
  • La pattuizione di consegne parziali o frazionate dei lavori non è di per sé illegittima; tuttavia, la censura che ne contesti la legittimità deve confrontarsi con gli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di merito e con la specifica allegazione e devoluzione della questione in appello.
  • Quando su una determinata questione si forma giudicato interno per effetto di sentenza non definitiva non impugnata, il giudice della prosecuzione non può decidere in senso contrastante su quel punto né rimetterlo in discussione ai fini delle questioni dipendenti; il giudicato interno deve essere rilevato d'ufficio anche nel giudizio di legittimità.
  • Nel giudizio di appalto, l'accertamento definitivo dell'inadempimento di una parte su uno specifico segmento del rapporto deve essere considerato vincolante nella successiva valutazione comparativa delle condotte contrattuali e nella verifica di quale parte abbia causato l'alterazione del sinallagma.
  • Le questioni non esaminate dal giudice di merito perché ritenute assorbite non possono essere direttamente scrutinante in cassazione se richiedono ulteriori accertamenti o valutazioni riservati al giudice del rinvio.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

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