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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27983/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la conferma di condanna per i reati di atti persecutori e lesioni personali. Con il primo motivo ha contestato il diniego dell'attenuante della provocazione (art. 62 n. 6 c.p.) con riferimento alle lesioni, sostenendo che la reazione sarebbe stata provocata e quindi meritevole di attenuazione. Con il secondo motivo ha censurato la valutazione probatoria relativa al reato di atti persecutori, contestando la credibilità della persona offesa e la prova sia dello stato di ansia/paura sia dell'elemento soggettivo (dolo) richiesto per il reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la censura manifestamente infondata e diretta a una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità: la Corte territoriale ha adeguatamente motivato l'esclusione dell'attenuante della provocazione alla luce della gravità e sproporzione della reazione (pugni che hanno fatto perdere i sensi alla vittima e provocato trauma cranico e fratture). Sul secondo motivo ha rilevato genericità e astrattezza delle censure sulla credibilità della vittima e ha confermato che le dichiarazioni della persona offesa, adeguatamente motivate e corroborate da certificazione medica e testimonianze, possono fondare la condanna; inoltre ha riaffermato che, per il delitto di atti persecutori, il dolo generico e l'abitualità possono sussistere senza preordinazione. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    L'attenuante della provocazione è esclusa quando la reazione sia evidentemente sproporzionata rispetto al fatto ingiusto; la Corte ha ritenuto la violenza dell'imputato incompatibile con l'attenuante.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata la regola che non si applica alle dichiarazioni della persona offesa: tali dichiarazioni possono da sole fondare la condanna purché la loro credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca siano adeguatamente motivate.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. con legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma procedurale che ha disciplinato il trattamento del ricorso senza intervento delle parti, consentendo conclusioni scritte delle parti stesse.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Prevede gli effetti della declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna alle spese e possibilità di ammenda: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di Euro 3.000,00.

Massime di principio

  • L'attenuante della provocazione richiede che la reazione sia connessa e proporzionata al fatto ingiusto; non opera se la reazione è evidentemente sproporzionata e provoca lesioni gravi.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la condanna se il giudice di merito ne valuta e motiva la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca, anche in assenza di riscontri esterni completi; riscontri medici o testimoniali rafforzano tale attendibilità.
  • In sede di legittimità la Corte non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle risultanze probatorie: censure meramente dirette a una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
  • Per il reato di atti persecutori (stalking) è sufficiente il dolo generico e l'abitualità delle condotte; non è necessaria una preordinazione pianificata delle molestie o minacce.
  • I motivi di ricorso generici, astratti o che si limitano a scindere e rimettere in discussione singoli estratti probatori senza confrontarsi con la motivazione integrale della sentenza sono destinati all'inammissibilità.

Testo integrale

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