Cassazione Civile, Ordinanza n. 03226/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma ingente in favore di una società, sulla base di una scrittura privata sottoscritta dal soggetto ingiunto. L'ingiunto propone opposizione al monitorio, ma l'opposizione viene respinta in primo e secondo grado. In appello, la corte territoriale ritiene inammissibile, perché nuova, la diversa qualificazione del negozio sottostante come espromissione anziché come atto unilaterale di ricognizione di debito, poiché tale tesi era stata prospettata solo nella comparsa conclusionale di primo grado. Inoltre, considera provato il credito in forza della scrittura privata e della presunzione derivante dal riconoscimento del debito. In cassazione il ricorrente deduce un unico motivo articolato in due censure: da un lato, falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la corte d'appello trattato come domanda nuova una mera diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto storico; dall'altro, violazione degli artt. 1988, 1272 e 2697 c.c., perché la corte avrebbe erroneamente sussunto il documento come promessa di pagamento/ricognizione di debito anziché come espromissione, alterando anche il riparto dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione respinge l'istanza di interruzione del giudizio proposta dalla società resistente per la cancellazione dal registro delle imprese, affermando che nel giudizio di legittimità non operano le cause comuni di interruzione. Esamina poi il ricorso e accoglie la prima doglianza: la diversa qualificazione giuridica del medesimo negozio non integra domanda nuova ex art. 345 c.p.c. e può essere proposta anche in appello, perché la sussunzione giuridica del fatto spetta al giudice. Il giudice di merito aveva quindi errato nel dichiarare inammissibile la qualificazione della scrittura come espromissione. Poiché questa censura è assorbente, la seconda doglianza sul merito resta assorbita. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
falsa applicazione; divieto di domande nuove in appello
la diversa qualificazione giuridica del medesimo contratto o negozio, fondata sui medesimi fatti già allegati, non costituisce domanda nuova né mutatio libelli.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
motivo di ricorso per falsa applicazione di norme di diritto
la censura di violazione di legge è stata utilizzata per contestare la decisione d'appello sulla qualificazione giuridica e sul riparto dell'onere probatorio.
presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto fondamentale
richiamato dalla corte di merito come effetto del riconoscimento di debito; la Cassazione non entra nel merito della sua applicazione perché assorbe la relativa censura.
la qualificazione di una scrittura privata come espromissione è una diversa sussunzione giuridica del medesimo fatto, rimessa al giudice e non preclusa come domanda nuova se i fatti restano immutati.
riparto dell'onere della prova
la doglianza sosteneva che la diversa qualificazione del negozio avrebbe inciso sul riparto probatorio; la questione resta assorbita, ma la Corte riconosce che la qualificazione giuridica può avere riflessi sul regime probatorio.
Massime di principio
- La diversa qualificazione giuridica di un contratto o di un negozio, quando sia fondata sui medesimi fatti storici già dedotti in causa, non integra domanda nuova in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
- La sussunzione giuridica del fatto è attività tipicamente rimessa al giudice; le parti possono sollecitare una diversa qualificazione senza mutare petendi o petitum, purché non introducano nuovi fatti costitutivi.
- Non si ha mutatio libelli quando resta immutato il fatto costitutivo allegato e cambia soltanto l'etichetta giuridica attribuita al negozio.
- Nel giudizio di cassazione il decesso o la cancellazione della società parte non determina automaticamente interruzione del processo, quando il giudizio è dominato dall'impulso d'ufficio.
- Quando una censura di rito è accolta e impone la cassazione con rinvio, restano assorbite le ulteriori questioni di merito che dipendono dal medesimo accertamento preliminare.
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