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Sentenza

Sentenza del 20/12/2022 n. 1587 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Due distinti ricorsi: (1) impugnazione di avviso di accertamento e atto di contestazione per l'anno 2014 per omessa presentazione della dichiarazione e sanzione per omesso versamento IVA (art.13 d.lgs. 471/1997). Il ricorrente contestava la sua responsabilità ex art. 38 c.c., sostenendo che la sola qualità di rappresentante legale (Presidente) senza effettiva gestione non poteva fondare responsabilità tributaria e denunciava una doppia imposizione. (2) impugnazione di due cartelle di pagamento in qualità di coobbligato per somme iscritte a ruolo a carico dell'ASD per annualità 2012-2013; il ricorrente eccepiva la nullità perché gli atti impositivi presupposti non sarebbero stati notificati a lui personalmente come persona fisica.

La decisione

Il giudice di primo grado (CTP Lucca) aveva rigettato entrambi i ricorsi. In appello la Commissione ha rigettato l'appello confermando la sentenza di primo grado: è stata ritenuta la responsabilità solidale del legale rappresentante per tributi che sorgono ex lege e non negozialmente; l'eccezione di mancata notifica al rappresentante in proprio è stata ritenuta infondata perché è sufficiente la notifica dell'atto impositivo al debitore principale e il rappresentante può impugnare unitamente all'atto notificato gli atti presupposti. Appello rigettato; condanna della parte contribuente alle spese di lite quantificate in € 2.000,00, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 13 d.lgs. n. 471/1997

    Norma citata come base per la sanzione relativa all'omesso versamento dell'IVA; applicata dall'Amministrazione quale sanzione per il tributo non versato.

  • art. 36 c.c.

    Richiamato per affermare che la rappresentanza fiscale spetta al legale rappresentante ex lege, rendendolo soggetto principale degli obblighi tributari dell'ente.

  • art. 38 c.c.

    Richiamato dalla parte appellante per contestare la responsabilità; la Corte interpreta che la mera qualità di rappresentante non esonera da responsabilità fiscale salvo prova di assolvimento degli obblighi tributari.

  • Cass. n. 8525/2022, Cass. n. 19885/2019, Cass. n. 7107/2022, Cass. n. 22861/2018

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio consolidato: per debiti tributari ex lege, il soggetto che ha diretto la gestione associativa (e il legale rappresentante per la rappresentanza fiscale) è solidalmente responsabile a meno che non provi di aver adempiuto gli obblighi fiscali.

  • Cass. n. 19982/2019

    Giurisprudenza richiamata per il principio che è sufficiente la notifica dell'atto impositivo al debitore principale; non è necessaria la notifica separata degli atti presupposti al legale rappresentante in quanto persona fisica.

Massime di principio

  • Per tributi che sorgono ex lege (non su base negoziale) il legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta è solidalmente responsabile salvo che dimostri di aver adempiuto agli obblighi tributari.
  • La mera affermazione di mancata ingerenza nella gestione dell'ente non esonera il rappresentante legale dalle responsabilità fiscali; l'esonero richiede prova efficace di aver assolto gli adempimenti (dichiarazioni, versamenti, rettifiche).
  • Ai fini della legittimità delle cartelle di pagamento è sufficiente che gli atti impositivi presupposti siano stati notificati al debitore principale; non è sempre necessaria una notifica separata al legale rappresentante come persona fisica.
  • Chi contesta la responsabilità solidale deve fornire documentazione concreta dell'adempimento degli obblighi fiscali (dichiarazioni presentate, pagamenti, deleghe formali), non limitandosi a elementi indiziari o a prove testimoniali inammissibili o inefficaci.
  • Nel contenzioso tributario relativo a coobbligazioni dell'ente e del rappresentante, la giurisprudenza tende a valorizzare l'autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile: l'irrilevanza civilistica della mancata ingerenza non comporta automaticamente irrilevanza sul piano fiscale.

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