Sentenza del 20/12/2022 n. 1587 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Due distinti ricorsi: (1) impugnazione di avviso di accertamento e atto di contestazione per l'anno 2014 per omessa presentazione della dichiarazione e sanzione per omesso versamento IVA (art.13 d.lgs. 471/1997). Il ricorrente contestava la sua responsabilità ex art. 38 c.c., sostenendo che la sola qualità di rappresentante legale (Presidente) senza effettiva gestione non poteva fondare responsabilità tributaria e denunciava una doppia imposizione. (2) impugnazione di due cartelle di pagamento in qualità di coobbligato per somme iscritte a ruolo a carico dell'ASD per annualità 2012-2013; il ricorrente eccepiva la nullità perché gli atti impositivi presupposti non sarebbero stati notificati a lui personalmente come persona fisica.
La decisione
Il giudice di primo grado (CTP Lucca) aveva rigettato entrambi i ricorsi. In appello la Commissione ha rigettato l'appello confermando la sentenza di primo grado: è stata ritenuta la responsabilità solidale del legale rappresentante per tributi che sorgono ex lege e non negozialmente; l'eccezione di mancata notifica al rappresentante in proprio è stata ritenuta infondata perché è sufficiente la notifica dell'atto impositivo al debitore principale e il rappresentante può impugnare unitamente all'atto notificato gli atti presupposti. Appello rigettato; condanna della parte contribuente alle spese di lite quantificate in € 2.000,00, oltre accessori.
Norme richiamate
Norma citata come base per la sanzione relativa all'omesso versamento dell'IVA; applicata dall'Amministrazione quale sanzione per il tributo non versato.
Richiamato per affermare che la rappresentanza fiscale spetta al legale rappresentante ex lege, rendendolo soggetto principale degli obblighi tributari dell'ente.
Richiamato dalla parte appellante per contestare la responsabilità; la Corte interpreta che la mera qualità di rappresentante non esonera da responsabilità fiscale salvo prova di assolvimento degli obblighi tributari.
Cass. n. 8525/2022, Cass. n. 19885/2019, Cass. n. 7107/2022, Cass. n. 22861/2018
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio consolidato: per debiti tributari ex lege, il soggetto che ha diretto la gestione associativa (e il legale rappresentante per la rappresentanza fiscale) è solidalmente responsabile a meno che non provi di aver adempiuto gli obblighi fiscali.
Cass. n. 19982/2019
Giurisprudenza richiamata per il principio che è sufficiente la notifica dell'atto impositivo al debitore principale; non è necessaria la notifica separata degli atti presupposti al legale rappresentante in quanto persona fisica.
Massime di principio
- Per tributi che sorgono ex lege (non su base negoziale) il legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta è solidalmente responsabile salvo che dimostri di aver adempiuto agli obblighi tributari.
- La mera affermazione di mancata ingerenza nella gestione dell'ente non esonera il rappresentante legale dalle responsabilità fiscali; l'esonero richiede prova efficace di aver assolto gli adempimenti (dichiarazioni, versamenti, rettifiche).
- Ai fini della legittimità delle cartelle di pagamento è sufficiente che gli atti impositivi presupposti siano stati notificati al debitore principale; non è sempre necessaria una notifica separata al legale rappresentante come persona fisica.
- Chi contesta la responsabilità solidale deve fornire documentazione concreta dell'adempimento degli obblighi fiscali (dichiarazioni presentate, pagamenti, deleghe formali), non limitandosi a elementi indiziari o a prove testimoniali inammissibili o inefficaci.
- Nel contenzioso tributario relativo a coobbligazioni dell'ente e del rappresentante, la giurisprudenza tende a valorizzare l'autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile: l'irrilevanza civilistica della mancata ingerenza non comporta automaticamente irrilevanza sul piano fiscale.
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