Sentenza del 20/12/2022 n. 925 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna
Imposta di registro - Avviso di liquidazione - Delega di firma - Mancata allegazione all'atto impositivo - Produzione in giudizio - Sufficienza - Contratto locazione immobili strumentali assoggettati a IVA - Assoggettamento a imposta registro proporzionale - Compatibilità con ordinamento comunitario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato un avviso di liquidazione/atto impositivo relativo alla registrazione di un contratto di locazione di immobili strumentali assoggettati a IVA, contestando: (i) la validità dell'atto per mancata allegazione della delega di firma all'atto impositivo; (ii) la legittimità dell'assoggettamento del contratto, soggetto a IVA, all'imposta di registro proporzionale, invocando il principio di alternatività tra IVA e registro e possibili profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che non sussiste l'obbligo di allegare la delega di firma all'atto impositivo: è sufficiente che l'ufficio depositi il provvedimento di delega in sede contenziosa, quindi la mancata allegazione non invalida l'atto se la delega è poi prodotta. Quanto alla tassazione del contratto di locazione di beni immobili strumentali assoggettato a IVA con imposta di registro proporzionale, il giudice ha escluso la violazione del principio di alternatività IVA/registro e ha dichiarato la compatibilità dell'operazione con l'ordinamento comunitario, richiamando il costante insegnamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Norme richiamate
imposta di registro
L'imposta di registro può essere applicata in misura proporzionale ai contratti di locazione anche se il contratto è soggetto a IVA; ciò non contrasta automaticamente con il principio di alternatività IVA/registro secondo la giurisprudenza comunitaria.
IVA (imposta sul valore aggiunto)
La sottoposizione a IVA di un contratto di locazione non esclude la possibilità di applicare un'imposta di registro proporzionale; l'eventuale alternativa tra IVA e registro va valutata alla luce della disciplina e della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.
norme procedurali sulla delega di firma e validità degli atti amministrativi
Non è obbligatorio allegare la delega di firma all'atto impositivo al momento del suo rilascio; l'amministrazione può depositare il provvedimento di delega in sede contenziosa senza che ciò comprometta la validità dell'atto impugnato, a condizione che la delega sia effettivamente documentata e riconoscibile.
Massime di principio
- La mancata allegazione della delega di firma all'atto amministrativo non invalida automaticamente l'atto se la delega viene prodotta successivamente in sede contenziosa; l'ufficio può limitarsi a depositare il provvedimento di delega nel processo.
- Nel contenzioso tributario, il contribuente che contesta la legittimità dell'atto per vizi formali relativi alla firma o alla delega deve verificare se e quando l'amministrazione ha effettivamente documentato la delega: il rilievo formale è superabile con la produzione probatoria in giudizio.
- La sottoposizione a IVA di un contratto di locazione di beni immobili strumentali non comporta automaticamente l'esenzione dall'imposta di registro proporzionale; la compatibilità con il diritto dell'UE va valutata caso per caso ma la giurisprudenza comunitaria consente comunque l'applicazione della tassa di registro in tali ipotesi.
- Quando si contesta l'applicazione concomitante di IVA e imposta di registro, è necessario fondare l'eccezione su specifici principi e precedenti della Corte di Giustizia UE; non basta una generale affermazione di contrarietà al principio di alternatività.
- Per tutelarsi, il privato dovrebbe richiedere tempestivamente la produzione degli atti integrativi (come la delega) e, se possibile, chiedere al giudice di acquisire d'ufficio la documentazione amministrativa; in mancanza, la produzione in giudizio da parte dell'amministrazione è spesso sufficiente.
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