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Sentenza

Sentenza del 20/12/2022 n. 925 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna

Imposta di registro - Avviso di liquidazione - Delega di firma - Mancata allegazione all'atto impositivo - Produzione in giudizio - Sufficienza - Contratto locazione immobili strumentali assoggettati a IVA - Assoggettamento a imposta registro proporzionale - Compatibilità con ordinamento comunitario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato un avviso di liquidazione/atto impositivo relativo alla registrazione di un contratto di locazione di immobili strumentali assoggettati a IVA, contestando: (i) la validità dell'atto per mancata allegazione della delega di firma all'atto impositivo; (ii) la legittimità dell'assoggettamento del contratto, soggetto a IVA, all'imposta di registro proporzionale, invocando il principio di alternatività tra IVA e registro e possibili profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che non sussiste l'obbligo di allegare la delega di firma all'atto impositivo: è sufficiente che l'ufficio depositi il provvedimento di delega in sede contenziosa, quindi la mancata allegazione non invalida l'atto se la delega è poi prodotta. Quanto alla tassazione del contratto di locazione di beni immobili strumentali assoggettato a IVA con imposta di registro proporzionale, il giudice ha escluso la violazione del principio di alternatività IVA/registro e ha dichiarato la compatibilità dell'operazione con l'ordinamento comunitario, richiamando il costante insegnamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Norme richiamate

  • imposta di registro

    L'imposta di registro può essere applicata in misura proporzionale ai contratti di locazione anche se il contratto è soggetto a IVA; ciò non contrasta automaticamente con il principio di alternatività IVA/registro secondo la giurisprudenza comunitaria.

  • IVA (imposta sul valore aggiunto)

    La sottoposizione a IVA di un contratto di locazione non esclude la possibilità di applicare un'imposta di registro proporzionale; l'eventuale alternativa tra IVA e registro va valutata alla luce della disciplina e della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

  • norme procedurali sulla delega di firma e validità degli atti amministrativi

    Non è obbligatorio allegare la delega di firma all'atto impositivo al momento del suo rilascio; l'amministrazione può depositare il provvedimento di delega in sede contenziosa senza che ciò comprometta la validità dell'atto impugnato, a condizione che la delega sia effettivamente documentata e riconoscibile.

Massime di principio

  • La mancata allegazione della delega di firma all'atto amministrativo non invalida automaticamente l'atto se la delega viene prodotta successivamente in sede contenziosa; l'ufficio può limitarsi a depositare il provvedimento di delega nel processo.
  • Nel contenzioso tributario, il contribuente che contesta la legittimità dell'atto per vizi formali relativi alla firma o alla delega deve verificare se e quando l'amministrazione ha effettivamente documentato la delega: il rilievo formale è superabile con la produzione probatoria in giudizio.
  • La sottoposizione a IVA di un contratto di locazione di beni immobili strumentali non comporta automaticamente l'esenzione dall'imposta di registro proporzionale; la compatibilità con il diritto dell'UE va valutata caso per caso ma la giurisprudenza comunitaria consente comunque l'applicazione della tassa di registro in tali ipotesi.
  • Quando si contesta l'applicazione concomitante di IVA e imposta di registro, è necessario fondare l'eccezione su specifici principi e precedenti della Corte di Giustizia UE; non basta una generale affermazione di contrarietà al principio di alternatività.
  • Per tutelarsi, il privato dovrebbe richiedere tempestivamente la produzione degli atti integrativi (come la delega) e, se possibile, chiedere al giudice di acquisire d'ufficio la documentazione amministrativa; in mancanza, la produzione in giudizio da parte dell'amministrazione è spesso sufficiente.

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