Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/12/2022 n. 8007 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania

massima n. 20/2022 ATTO TRIBUTRIO Notificazione - Persone Giuridiche - Legittimato passivo della notifica - Individuazione - Fattispecie in tema di notifica ad amministratore di fatto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento diretti al ricorrente come coamministratore di fatto della società XXX s.r.l., con recupero a tassazione di maggiori redditi ritenuti distribuiti ai soci. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, nullità degli atti per omessa/tardiva notifica (sostenendo che la notifica non poteva essere effettuata all'amministratore di fatto), contestava la ricostruzione probatoria che lo indicava come gestore effettivo e chiedeva l'esclusione della sua responsabilità e l'annullamento degli avvisi

La decisione

Gli appelli sono stati rigettati. Il giudice d'appello ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo infondate le censure del ricorrente: la verifica amministrativa è regolare, la qualità di amministratore di fatto e socio occulto del ricorrente è stata ritenuta provata con elementi presuntivi (dichiarazioni della "testa di legno", riscontri incrociati, modalità operative), e sussiste la presunzione, nella società a ristretta base, della distribuzione agli soci degli utili extracontabili salvo prova contraria non fornita dal contribuente. Sul punto procedurale relativo alla notifica, il giudice ha ritenuto che non sussistano violazioni tali da invalidare gli atti: la conoscenza degli atti della società è stata ritenuta imputabile al coamministratore di fatto. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite (liquidate in Euro 3.000,00).

Norme richiamate

  • art. 145 c.p.c.

    Stabilisce le regole generali per la notifica alle persone giuridiche: la notifica deve essere fatta alla persona che rappresenta l'ente. La Corte richiama il principio per escludere la validità della notifica diretta all'amministratore di fatto quale regolare modalità di notifica, salvo che ne derivi conoscenza effettiva imputabile al medesimo.

  • art. 60 D.P.R. n. 600/1973

    Prevede modalità di notifica degli atti tributari alle persone giuridiche analoghe all'art. 145 c.p.c.; la sentenza lo richiama per confermare il criterio di consegna alla persona che rappresenta l'ente.

  • art. 62 D.P.R. n. 600/1973

    Regola l'attribuzione, ai fini tributari, della rappresentanza degli enti collettivi quando la rappresentanza non è determinabile secondo la legge civile, attribuendola anche a chi esercita l'amministrazione di fatto. La Corte osserva che tale norma non autorizza in astratto la notifica all'amministratore di fatto ma può giustificare l'imputazione della conoscenza degli atti qualora emerga una gestione di fatto e inequivoca conoscenza.

  • art. 42 D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato in tema di obbligo di motivazione dell'atto impositivo: l'atto è adeguatamente motivato se pone il contribuente in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e contestarla efficacemente.

  • art. 56 D.P.R. n. 633/1972

    Richiamato come omologo in tema di IVA per quanto concerne l'obbligo di motivazione degli atti impositivi.

  • art. 52 D. Lgs. n. 546/1992

    Norma di rito sull'impugnazione dinanzi alla Commissione tributaria: il ricorso è stato proposto ex art. 52 ed il giudizio si è svolto nei termini previsti.

  • art. 2263 c.c.

    Regola il valore delle presunzioni: la Corte ammette l'uso di presunzioni gravi, precise e concordanti per accertare la qualità di amministratore di fatto e per la ricostruzione delle distribuzioni occulte, purché non si tratti di presunzioni di secondo grado illegittime.

  • art. 7 Statuto del Contribuente

    Rilevato dal ricorrente in relazione al diritto al contraddittorio e alla difesa; la Corte ha ritenuto che non si sia comunque verificata una violazione idonea a determinare l'annullamento degli atti.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto non sussistente violazione carente tale da incidere sulle decisioni basate su prove e presunzioni.

  • art. 29 Legge 31 maggio 2010, n. 78 e art. 24 Legge 7 gennaio 1929 n. 4

    Norme citate dal ricorrente nel prospetto di dubbio di legittimità costituzionale in ordine agli obblighi di notificare i presunti gestori di fatto; la questione è stata prospettata ma non accolta né approfondita dalla Corte nel merito decisionale.

Massime di principio

  • La notifica agli enti collettivi deve essere di norma effettuata alla persona che rappresenta la società (art. 145 c.p.c., art. 60 DPR 600/1973); la mera consegna ad un amministratore di fatto non costituisce automaticamente una notifica regolare, salvo che la conoscenza dell'atto possa essere imputata al soggetto interessato per la sua posizione di fatto.
  • L'art. 62 DPR 600/1973 consente di valutare la rilevanza, ai fini tributari, della gestione di fatto solo quando la rappresentanza non è determinabile secondo la legge civile; tuttavia, se emerge che un soggetto ha gestito in concreto la società, la Corte può imputargli la conoscenza degli atti societari e respingere le eccezioni procedurali.
  • Nelle società a ristretta base sociale o a carattere familiare opera la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili: il contribuente deve fornire prove specifiche e concrete per dimostrare che i maggiori redditi sono rimasti nella società o sono stati reinvestiti, altrimenti la presunzione regge.
  • Le prove indiziarie e le presunzioni (anche ex art. 2263 c.c.) possono essere sufficienti a dimostrare la qualità di amministratore di fatto e socio occulto, se sono gravi, precise e concordanti; il giudice può valorizzare dichiarazioni di terzi, riscontri incrociati e modalità operative 'tipiche' emerse dalle indagini.
  • La mancata esecuzione di specifici accertamenti (ad es. controlli sui conti correnti personali) non esclude automaticamente la ricostruzione probatoria dell'amministrazione di fatto; spetta al contribuente fornire elementi contrari rilevanti.
  • Le censure sulla notifica e sulla regolarità procedimentale devono essere tempestive e specifiche; l'eccezione di tardività dell'impugnazione di atti precedenti può portare alla definitività di singoli atti se non tempestivamente contestati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.