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Sentenza

Sentenza del 20/12/2022 n. 502 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata

Ravvedimento operoso - Autoliquidazione - Perfezionamento e pagamento delle sanzioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sulla legittimità della cartella di pagamento emessa per rate residue di una liquidazione IVA con piano rateale: il contribuente sosteneva che le rate nn. 5-7 fossero state regolarmente versate (anche in ravvedimento) e che l'agenzia avesse erroneamente dichiarato la decadenza dal piano di rateizzazione; deduceva inoltre errata determinazione delle sanzioni e carenza di motivazione della cartella.

La decisione

La Corte ha respinto l'appello. Ha ritenuto che la cartella contenga gli elementi necessari e che gli interessi siano calcolati secondo legge. Quanto al ravvedimento operoso, il giudice ha osservato che il contribuente doveva auto-liquidare e versare la sanzione ridotta ex art. 13 D.Lgs. n.472/97 al momento del pagamento tardivo: l'omesso versamento della sanzione impedisce il perfezionamento del ravvedimento. Specificamente, la rata n.5 (scadenza 31.10.2016) è risultata versata il 01.02.2017 (93° giorno) senza versamento delle sanzioni, per cui rileva la sanzione in misura intera; per le rate nn.6 e 7, versate con ritardi ma per le quali è stata riconosciuta riduzione del 15% (come risultante da provvedimento di sgravio). Per questi motivi l'emissione della cartella è stata ritenuta legittima. Appellante condannato a rimborsare le spese di grado liquidate in Euro 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 13

    Il ravvedimento operoso richiede che il contribuente auto-liquid i e versi la sanzione ridotta al momento del pagamento tardivo; in mancanza del versamento della sanzione, il ravvedimento non si perfeziona e si applica la sanzione nella misura ordinaria.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 54

    Norma richiamata per la liquidazione dell'imposta (oggetto dell'atto impositivo) e a fondamento della pretesa tributaria che ha dato luogo al piano di rateizzazione.

Massime di principio

  • Perché il ravvedimento operoso produca effetto il contribuente non solo deve effettuare il versamento tardivo della pretesa principale ma anche auto-liquidare e versare contestualmente la sanzione ridotta prevista dall'art.13 D.Lgs.472/97; l'omesso versamento della sanzione impedisce il perfezionamento del ravvedimento.
  • I pagamenti effettuati in ritardo oltre determinate soglie temporali (es. oltre 90 giorni) senza versamento della sanzione comportano l'applicazione della sanzione in misura intera; per ritardi minori possono essere applicate riduzioni previste dalla norma, ma occorre prova del relativo versamento o di provvedimenti di sgravio.
  • In caso di piano di rateizzazione occorre conservare e documentare chiaramente i versamenti (data, importo e causale) e, se si intende utilizzare il ravvedimento, indicare e versare la componente sanzionatoria: in mancanza, l'agente della riscossione può ritenere decaduto il debitore dal piano e iscrivere a ruolo le somme residue.
  • Nel contenzioso con l'ente impositore è necessario produrre evidenza documentale dei pagamenti (es. ricevute dell'agente della riscossione, distinte di versamento) e, se contestata la determinazione delle sanzioni, dimostrare che la riduzione prevista è stata effettivamente auto-liquidata o concessa con provvedimento.
  • Le contestazioni sugli interessi devono essere fondate su calcoli alternativi precisi: in assenza di errori di calcolo dimostrati, il giudice tende a ritenere regolare il calcolo operato dall'Amministrazione.

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