Sentenza del 20/12/2022 n. 10684 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado (Sezione Staccata di Catania, 26.5.2022) ha riformato la sentenza di primo grado, accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e rigettato il ricorso originario. Ha dichiarato fondata la pretesa tributaria nei limiti dell'art. 2495 c.c. e ha condannato M. al pagamento delle spese di giudizio, fissate in euro 1.000,00 per ciascun grado, oltre accessori di legge se dovuti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cartella di pagamento per euro 10.138,84 derivava da una precedente decisione che aveva respinto il ricorso della società LINEA IN s.r.l. per l'anno 2004. Essendo la società stata cancellata il 19.10.2012, l'Ufficio ha iscritto a ruolo il credito nei confronti del socio M. in base all'art. 2495 c.c. L'Agenzia ha contestato la veridicità e completezza del bilancio finale di liquidazione depositato (mancanza di nota integrativa e relazione del liquidatore; omissione di consistenti immobilizzazioni e di pendenze tributarie), deducendo che vi fosse stata una distribuzione occulta dell'attivo ai soci in frode ai creditori. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso del socio per carenza di prova della distribuzione; in appello la Corte ha ritenuto fondate le osservazioni dell'Agenzia e la plausibilità della distribuzione occulta.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
Dopo la cancellazione della società i creditori sociali possono far valere i propri crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione; i liquidatori sono responsabili se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che il bilancio finale fosse inattendibile e ha ammesso l'azione dell'Amministrazione nei confronti del socio nei limiti previsti dall'art. 2495.
Massime di principio
- Dopo la cancellazione di una società i creditori (compreso il Fisco) possono agire contro i soci fino all'ammontare delle somme che risultano essere state riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2495 c.c.).
- L'Amministrazione finanziaria può contestare la completezza e veridicità del bilancio finale di liquidazione: la mancanza della nota integrativa e della relazione del liquidatore e discrepanze evidenti tra gli elementi patrimoniali dichiarati e la documentazione possono indurre il giudice ad accogliere la pretesa erariale.
- In società a ristretta base societaria (pochi soci) la sussistenza di elementi indiziari rilevanti può portare a ritenere plausibile una distribuzione occulta dell'attivo ai soci, specialmente se la parte resistente non contesta o non documenta diversamente.
- La responsabilità dei liquidatori richiede la prova della loro colpa nel determinare il mancato soddisfacimento dei creditori; diversamente la responsabilità è limitata ai soci per quanto ricevuto in liquidazione.
- Per il contribuente è essenziale depositare un bilancio finale di liquidazione completo (nota integrativa, relazione del liquidatore e documentazione contabile): l'assenza di tali documenti indebolisce la difesa e favorisce le deduzioni dell'Ufficio.
- La prova della distribuzione di attivo ai soci può essere valutata anche per via presuntiva dal giudice quando ricorrano indizi concreti e gravi, purché non contraddetti da adeguata documentazione.
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