Cassazione Penale, Ordinanza n. 05333/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il detenuto aveva chiesto il riconoscimento del rimedio compensativo per inumana detenzione ex art. 35-ter ord. pen., deducendo di avere subito, presso l'istituto penitenziario indicato, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU nel periodo compreso tra luglio 2020 e il 2 febbraio 2024. Il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato l'istanza e il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato il reclamo. In cassazione il ricorrente ha censurato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza; tuttavia il ricorso è stato ritenuto non confrontarsi adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato e limitarsi a riproporre le stesse doglianze già svolte in reclamo, in modo generico e assertivo, pur potendo essere proposto solo per violazione di legge.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'impugnazione non superasse il vaglio preliminare di ammissibilità perché priva di specifico confronto con la motivazione del provvedimento impugnato e sostanzialmente ripetitiva delle allegazioni già dedotte in sede di reclamo. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui non ogni lesione tutelabile in via inibitoria ex art. 35-bis ord. pen. può fondare il rimedio compensativo ex art. 35-ter ord. pen., ma solo quelle idonee a determinare uno sconforto e un'afflizione eccedenti la sofferenza inevitabile della detenzione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
prevede il rimedio compensativo per il pregiudizio derivante da trattamento detentivo contrario all'art. 3 CEDU, ma solo al ricorrere di un pregiudizio qualificato e non di ogni lesione in astratto rilevante.
richiamato come parametro per le lesioni astrattamente tutelabili in via inibitoria, che non coincidono automaticamente con i presupposti del rimedio compensativo.
art. 3 CEDU
costituisce il parametro convenzionale per valutare se le condizioni detentive abbiano superato la soglia di sofferenza inevitabile della detenzione.
fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il rimedio compensativo per inumana detenzione non consegue a qualsiasi condizione detentiva astrattamente lesiva, ma solo a violazioni che determinino una sofferenza di intensità eccedente quella inevitabile connessa alla restrizione della libertà personale.
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato e si limita a riproporre in modo pedissequo e generico le stesse censure già dedotte nei gradi precedenti.
- Quando il ricorso avverso un provvedimento di sorveglianza è consentito solo per violazione di legge, non è sufficiente una mera critica assertiva della valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso, ove non emergano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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