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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25917/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza della Corte d'Appello di Perugia che aveva riconosciuto a Nacinovich l'indennizzo per errore giudiziario e liquidato € 6.100 per spese legali. Il ricorrente articolava tre motivi: 1) contestava l'ammissibilità della domanda di riparazione in presenza di una pena condonata e mai espiata; 2) deduceva che le spese legali sostenute per il giudizio di revisione non sono indennizzabili ai sensi dell'art. 643 c.p.p.; 3) censurava la condanna dell'Amministrazione al rimborso delle spese di lite e la loro quantificazione in violazione dei parametri tariffari/DM 55/2014.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il secondo motivo fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto e liquidato come danno patrimoniale le spese legali sostenute per il giudizio di revisione (i € 6.100). Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha confermato che il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 643 c.p.p. non richiede necessariamente l'effettiva espiazione della pena e che l'azione civile contro i reali autori dell'illecito non esclude il diritto all'indennizzo. Il terzo motivo è stato assorbito. L'annullamento è stato disposto senza rinvio e, considerati i gravi motivi, le spese processuali sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 643 cod. proc. pen.

    «chi è stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario, ha diritto a una riparazione commisurata alla durata della eventuale espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna»

    La Corte interpreta l'art. 643 nel senso che il diritto all'indennizzo può sorgere anche se la pena non è stata effettivamente esppiata; la norma ha natura indennitaria con componente risarcitoria ed equitativa, ma non comprende i costi del giudizio di revisione.

  • art. 657, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa del Ministero per sostenere l'esclusione dell'indennizzo nella parte 'computata' in altra pena; la Corte osserva che la disposizione riguarda solo situazioni in cui la pena è concretamente espia ta e non può essere usata per escludere il diritto all'indennizzo quando la pena non è stata eseguita.

  • art. 368 cod. pen.

    Menzi onato nella motivazione della difesa del Ministero come possibile reato a carico dei reali autori dei falsi documenti; la Corte nota che i presunti autori non risultano identificati né condannati, ma la questione non è dirimente per il giudizio di riparazione.

  • DM n. 55/2014

    Richiamato dal Ministero per contestare la misura delle spese liquidate; la questione relativa all'applicazione dei parametri tariffari è stata ritenuta secondaria rispetto al principio che le spese del giudizio di revisione non sono indennizzabili ex art. 643.

Massime di principio

  • Il diritto all'indennizzo ex art. 643 c.p.p. può sorgere anche se la pena non è stata effettivamente espiata: l'effettiva privazione di libertà non è condizione necessaria
  • L'indennizzo ex art. 643 ha natura indennitaria con componente risarcitoria: il giudice può utilizzare criteri risarcitori per danni patrimoniali e non patrimoniali e criteri equitativi per voci non quantificabili
  • I costi sostenuti per il giudizio di revisione (onorari e spese legali del procedimento di revisione) non rientrano nel concetto di "conseguenze personali" della condanna e, di norma, non sono indennizzabili ai sensi dell'art. 643 c.p.p.
  • Il fatto che i reali autori dell'errore giudiziario possano essere perseguibili civilmente o penalmente non esclude il diritto all'indennizzo da parte dello Stato per l'atto lecito ma erroneo compiuto dall'autorità giudiziaria
  • In sede di cassazione, se la liquidazione impugnata ha utilizzato voci non indennizzabili per legge, l'annullamento può essere disposto senza rinvio; il giudice può comunque compensare le spese tra le parti per gravi motivi

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