Cassazione Penale, Sentenza n. 25917/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza della Corte d'Appello di Perugia che aveva riconosciuto a Nacinovich l'indennizzo per errore giudiziario e liquidato € 6.100 per spese legali. Il ricorrente articolava tre motivi: 1) contestava l'ammissibilità della domanda di riparazione in presenza di una pena condonata e mai espiata; 2) deduceva che le spese legali sostenute per il giudizio di revisione non sono indennizzabili ai sensi dell'art. 643 c.p.p.; 3) censurava la condanna dell'Amministrazione al rimborso delle spese di lite e la loro quantificazione in violazione dei parametri tariffari/DM 55/2014.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il secondo motivo fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto e liquidato come danno patrimoniale le spese legali sostenute per il giudizio di revisione (i € 6.100). Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha confermato che il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 643 c.p.p. non richiede necessariamente l'effettiva espiazione della pena e che l'azione civile contro i reali autori dell'illecito non esclude il diritto all'indennizzo. Il terzo motivo è stato assorbito. L'annullamento è stato disposto senza rinvio e, considerati i gravi motivi, le spese processuali sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
«chi è stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario, ha diritto a una riparazione commisurata alla durata della eventuale espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna»
La Corte interpreta l'art. 643 nel senso che il diritto all'indennizzo può sorgere anche se la pena non è stata effettivamente esppiata; la norma ha natura indennitaria con componente risarcitoria ed equitativa, ma non comprende i costi del giudizio di revisione.
art. 657, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa del Ministero per sostenere l'esclusione dell'indennizzo nella parte 'computata' in altra pena; la Corte osserva che la disposizione riguarda solo situazioni in cui la pena è concretamente espia ta e non può essere usata per escludere il diritto all'indennizzo quando la pena non è stata eseguita.
Menzi onato nella motivazione della difesa del Ministero come possibile reato a carico dei reali autori dei falsi documenti; la Corte nota che i presunti autori non risultano identificati né condannati, ma la questione non è dirimente per il giudizio di riparazione.
Richiamato dal Ministero per contestare la misura delle spese liquidate; la questione relativa all'applicazione dei parametri tariffari è stata ritenuta secondaria rispetto al principio che le spese del giudizio di revisione non sono indennizzabili ex art. 643.
Massime di principio
- Il diritto all'indennizzo ex art. 643 c.p.p. può sorgere anche se la pena non è stata effettivamente espiata: l'effettiva privazione di libertà non è condizione necessaria
- L'indennizzo ex art. 643 ha natura indennitaria con componente risarcitoria: il giudice può utilizzare criteri risarcitori per danni patrimoniali e non patrimoniali e criteri equitativi per voci non quantificabili
- I costi sostenuti per il giudizio di revisione (onorari e spese legali del procedimento di revisione) non rientrano nel concetto di "conseguenze personali" della condanna e, di norma, non sono indennizzabili ai sensi dell'art. 643 c.p.p.
- Il fatto che i reali autori dell'errore giudiziario possano essere perseguibili civilmente o penalmente non esclude il diritto all'indennizzo da parte dello Stato per l'atto lecito ma erroneo compiuto dall'autorità giudiziaria
- In sede di cassazione, se la liquidazione impugnata ha utilizzato voci non indennizzabili per legge, l'annullamento può essere disposto senza rinvio; il giudice può comunque compensare le spese tra le parti per gravi motivi
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25862/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25864/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25865/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25867/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25868/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25869/2024 del 03/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →