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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26556/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha ricorso contro la sentenza con cui il giudice dell'udienza preliminare aveva applicato la pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. in relazione a un reato in materia di stupefacenti. L'unico motivo dedotto riguardava la contestazione, in termini generici, della mancata verifica da parte del giudice della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e del conseguente difetto di motivazione. La Corte ha rilevato che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione non è ammissibile quando si deduca la violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita i casi di impugnazione alle sole ipotesi ivi tassativamente indicate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi di violazione di legge espressamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non potendo essere utilizzato per contestare la mancata verifica generalizzata delle cause di proscioglimento.
  • La deduzione del difetto di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non consente, di regola, l'accesso al sindacato di legittimità sulla sentenza applicativa della pena, se la censura non rientra nei limiti tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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