Cassazione Penale, Ordinanza n. 26556/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha ricorso contro la sentenza con cui il giudice dell'udienza preliminare aveva applicato la pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. in relazione a un reato in materia di stupefacenti. L'unico motivo dedotto riguardava la contestazione, in termini generici, della mancata verifica da parte del giudice della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e del conseguente difetto di motivazione. La Corte ha rilevato che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione non è ammissibile quando si deduca la violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita i casi di impugnazione alle sole ipotesi ivi tassativamente indicate.
Norme richiamate
richiamato come base del patteggiamento su cui era stata applicata la pena
limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole violazioni di legge tassativamente indicate
la sua mancata verifica non è deducibile come vizio di legittimità nei limiti dell'impugnazione contro il patteggiamento
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura
fondamento della condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice posta a base della sentenza di patteggiamento
Massime di principio
- Nel giudizio definito con patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi di violazione di legge espressamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non potendo essere utilizzato per contestare la mancata verifica generalizzata delle cause di proscioglimento.
- La deduzione del difetto di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non consente, di regola, l'accesso al sindacato di legittimità sulla sentenza applicativa della pena, se la censura non rientra nei limiti tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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