Cassazione Penale, Ordinanza n. 22485/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell’interesse dell’imputato avverso la decisione di merito che lo aveva ritenuto responsabile della ricezione e/o disponibilità di una bicicletta di provenienza furtiva. La difesa ha sostenuto: 1) che il bene rinvenuto nella disponibilità dell’imputato non coincidesse con quello oggetto di denuncia, anche perché il numero di telaio sarebbe stato abraso e quindi non verificabile; 2) che la persona offesa non fosse attendibile; 3) che mancasse la prova dell’elemento soggettivo, essendo stati trascurati gli indici valorizzati dalla Corte territoriale; 4) che vi fosse vizio di motivazione nella ricostruzione del fatto; 5) che il trattamento sanzionatorio fosse illegittimo per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa ha anche depositato una memoria per sostenere l’ammissibilità dei motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi sulla identificazione del bene, osservando che i giudici di merito avevano valorizzato plurimi elementi individualizzanti idonei a collegare la bicicletta sequestrata a quella rubata, inclusi rilievi fotografici, descrizione puntuale del mezzo, riconoscimento della persona offesa e indicazione del numero di telaio nel verbale di sequestro. Ha giudicato altresì inammissibili le censure sull’attendibilità della persona offesa, trattandosi di valutazione di fatto non sindacabile in cassazione se immune da manifeste contraddizioni. Quanto al dolo, ha ritenuto le doglianze generiche e volte a ottenere una rivalutazione del merito, rilevando che la Corte territoriale aveva correttamente desunto la consapevolezza della provenienza furtiva dal prezzo di acquisto molto inferiore al valore di mercato e dalla riverniciatura del bene. Anche le censure sul vizio motivazionale sono state respinte perché il controllo di legittimità riguarda solo la coerenza logica dell’apparato argomentativo, non la sovrapposizione alla valutazione delle prove. Infine, è stato ritenuto non consentito il motivo sulle attenuanti generiche, poiché il giudice può negarle in assenza di elementi positivi e può valorizzare anche una condotta processuale non collaborativa; la sola incensuratezza non basta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; nulla è stato liquidato alla parte civile per le spese, in assenza di una concreta attività difensiva utile nel rito camerale non partecipato.
Norme richiamate
Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è solo quello che emerge dal contrasto logico dell’argomentazione con massime di esperienza o con le altre affermazioni della sentenza, non potendosi chiedere una nuova verifica delle acquisizioni processuali.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato dall’assenza di elementi positivi; la mera incensuratezza non è sufficiente dopo la riforma del 2008, e può rilevare anche una condotta processuale non collaborativa.
La valutazione del comportamento processuale dell’imputato può incidere, nei limiti dell’art. 133 c.p., sul giudizio relativo alle attenuanti generiche.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito né una rivalutazione dell’attendibilità della persona offesa, salvo che la motivazione presenti manifeste illogicità o contraddizioni emergenti dal testo della decisione.
- La prova della riferibilità del bene al fatto-reato può essere desunta da un complesso di elementi individualizzanti anche diversi dal numero di serie o di telaio, se coerentemente valutati dal giudice di merito.
- La consapevolezza della provenienza illecita di un bene può essere inferita da indici fattuali concreti, quali un prezzo di acquisto notevolmente inferiore al valore di mercato e modifiche del bene compatibili con un tentativo di occultarne l’origine.
- Il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non coincide con la semplice divergenza rispetto alla ricostruzione difensiva, ma richiede un reale deficit logico-argomentativo della sentenza.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice rilevi l’assenza di elementi di segno positivo; la sola incensuratezza non impone il beneficio e può assumere rilievo anche il comportamento processuale non collaborativo.
- Nel rito camerale non partecipato, la parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese solo se abbia svolto un’effettiva attività difensiva idonea a fornire un utile contributo alla decisione.
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