Cassazione Penale, Ordinanza n. 13820/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per coltivazione di sostanza stupefacente. La coltivazione riguardava 27 piante di marijuana, in un locale organizzato con mezzi e accorgimenti di tipo professionale. Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto mancanza e illogicità della motivazione sulla esclusione dell'uso personale della sostanza, sostenendo che la coltivazione dovesse essere ricondotta a un consumo personale e non allo spaccio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Ha richiamato il principio secondo cui la destinazione della sostanza all'uso personale va valutata dal giudice di merito in base a tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso, senza che il solo dato quantitativo o il superamento dei limiti tabellari integri automaticamente una presunzione di destinazione allo spaccio. Nel caso concreto, però, la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta esaustiva e non illogica, perché ha valorizzato sia l'elevato numero di dosi ricavabili, sia le modalità organizzate e professionali della coltivazione, incompatibili con una modesta coltivazione domestica. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
richiamato come norma incriminatrice contestata per la coltivazione di marijuana in ipotesi di lieve entità, ma la fattispecie concreta è stata ritenuta incompatibile con tale lettura difensiva alla luce delle modalità organizzate della coltivazione
art. 73-bis, comma 1, lett. a), d.P.R. 309/1990
richiamato in relazione ai limiti tabellari e al fatto che il loro superamento, da solo, non fonda una presunzione assoluta di destinazione non personale della sostanza
utilizzato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Ai fini della distinzione tra uso personale e destinazione illecita di sostanza stupefacente, il giudice di merito deve compiere una valutazione complessiva di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, senza arrestarsi al solo dato quantitativo.
- Il superamento dei limiti tabellari o il possesso di una quantità di droga tale da ricavare un elevato numero di dosi non integra, di per sé, una presunzione automatica di destinazione allo spaccio, ma può concorrere con altri elementi probatori a sorreggere tale conclusione.
- La presenza di una coltivazione strutturata con mezzi professionali, impianti e materiali idonei a una produzione organizzata è elemento logicamente incompatibile con una coltivazione domestica destinata al solo uso personale.
- In sede di legittimità, la motivazione sul punto è insindacabile se non presenta fratture logiche e risulta coerente con i criteri di valutazione della prova elaborati dalla giurisprudenza consolidata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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