Cassazione Penale, Sentenza n. 24542/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 24/10/2023 con cui il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione dell'esecutività della cartella esattoriale (esecuzione della pena pecuniaria) collegata alla sentenza penale definitiva. Muraca sosteneva che l'anticipata esecuzione della pena pecuniaria avrebbe vanificato gli effetti di una possibile dichiarazione di estinzione della pena pecuniaria prevista dall'art. 47, comma 12, Ord. pen., in caso di esito positivo dell'affidamento in prova e di disagiate condizioni economiche, incidendo sul reinserimento sociale e determinando una disparità di trattamento rispetto a chi durante la detenzione non si adoperi per trovare lavoro. Contestava inoltre che il Tribunale avesse motivato genericamente richiamando la possibilità che intervenissero eventi negativi nel prosieguo dell'esecuzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza. Ha affermato che il Tribunale di sorveglianza è competente a valutare e, se del caso, a disporre la sospensione cautelare dell'esecuzione della pena pecuniaria come anticipazione degli effetti della possibile dichiarazione di estinzione prevista dall'art. 47, comma 12, Ord. pen. La Corte ha precisato i criteri di valutazione: verificare la concretezza e la ragionevolezza della prognosi positiva sull'esito della misura, valutare se sussistono effettive "disagiate condizioni economiche" in rapporto all'entità della pena (tenendo conto anche della possibile rateizzazione ex art. 660 c.p.p.), non procedere alla sospensione se il percorso mostra già una prognosi negativa, e adottare tempestivamente il provvedimento di estinzione quando la misura sia già positivamente conclusa.
Norme richiamate
art. 47, comma 12, Ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
Consente che, all'esito positivo dell'affidamento in prova e se il condannato si trova in disagiate condizioni economiche, il giudice possa dichiarare estinta anche la pena pecuniaria non ancora riscossa; la Corte ha ritenuto ammissibile un provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione in funzione di anticipazione degli effetti che potrebbero portare all'estinzione.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di uguaglianza; la Corte implicitamente considera che la valutazione dell'accesso alle misure alternative e delle tutele cautelari deve essere coerente con il principio di parità di trattamento.
art. 27, comma 3, Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al principio rieducativo della pena; la Corte sottolinea l'esigenza di non pregiudicare il reinserimento sociale valutando la sospensione in funzione della effettività delle misure rieducative.
Citato quale strumento che consente la rateizzazione dell'esecuzione della pena pecuniaria; la Corte invita a considerare tale possibilità nella valutazione dell'effettiva esigenza cautelare e della compatibilità con le "disagiate condizioni economiche".
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 12775 del 06/03/2019 (De Vanna)
Affermata la competenza del tribunale di sorveglianza a decidere sulla sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria quale anticipazione cautelare degli effetti dell'art. 47, comma 12.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 18720 del 12/12/2017 (Albertin)
Sottolinea che il tribunale di sorveglianza deve valutare la ragionevole prognosi dell'esito della misura e adottare misure idonee a garantire l'effettività del provvedimento favorevole senza pregiudicare gli obiettivi rieducativi.
Massime di principio
- Il tribunale di sorveglianza è competente a valutare e, se del caso, disporre la sospensione cautelare dell'esecuzione della pena pecuniaria quando sussiste la prospettiva che la pena possa essere estinta alla conclusione favorevole dell'affidamento in prova (art. 47, comma 12, Ord. pen.).
- La sospensione cautelare è ammissibile solo se esiste una ragionevole prognosi positiva sull'esito della misura alternativa e se sono dimostrate effettive 'disagiate condizioni economiche' in rapporto all'entità della pena; in assenza di tali elementi la tutela cautelare non opera.
- Se il percorso della misura mostra già segni chiari di esito negativo, la tutela cautelare non è opportuna perché non esistono effetti estintivi da salvaguardare.
- Se la misura si è già conclusa positivamente, la via ordinaria è la tempestiva adozione del provvedimento di estinzione della pena pecuniaria; la sospensione cautelare perde rilievo.
- Nella valutazione vanno considerate misure alternative come la rateizzazione ex art. 660 c.p.p. e la proporzione tra entità della pena e reale disagio economico, per evitare decisioni che rendano inefficace la finalità rieducativa o creino disparità di trattamento ingiustificate.
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