Cassazione Penale, Sentenza n. 19447/2026 del 28/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'assoluzione dell'imputato per i reati di calunnia e resistenza a pubblico ufficiale connessi a un inseguimento stradale e all'uso di forza da parte di un agente. La polizia aveva redatto un'annotazione descrivendo una fuga lunga e pericolosa con manovre ad alto rischio; l'imputato invece aveva reso versione di una fuga breve. Fondamentali per la decisione sono state le comunicazioni audio tra le pattuglie e la centrale (che indicavano richiesta d'ausilio alle 00:36:30 e raggiungimento/ammanettamento alle 00:39:27), nonché i tabulati telefonici: questi elementi hanno reso incompatibile la versione dell'annotazione di polizia circa la durata e la pericolosità della fuga. Quanto alla calunnia, la questione verteva sulla consapevolezza dell'innocenza dell'offeso al momento dell'accusa; a carico di un agente è stata accertata un'azione lesiva (uso del manganello) oggetto di procedimento separato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato l'assoluzione dell'imputato (formula: il fatto non sussiste). Ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito che ha dato rilievo agli elementi oggettivi (registrazioni audio e tabulati) che smentivano aspetti fondamentali dell'annotazione di polizia, e ha applicato i principi giurisprudenziali sulla calunnia (che richiede la certezza dell'innocenza dell'accusato) e sul reato di resistenza (che richiede una condotta di fuga con tratti di offensività o messa in pericolo, non la mera fuga). Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la richiesta di liquidazione dei compensi della parte civile è stata respinta per mancanza di soccombenza dell'imputato.
Norme richiamate
Norma sul reato di calunnia: la Corte richiama che per integrare il reato è necessaria la prova che l'accusatore fosse certo dell'innocenza dell'incolpato; l'erronea convinzione di colpevolezza esclude il dolo necessario.
Utilizzato come principio di valutazione della prova: la Corte ha applicato i criteri di valutazione delle risultanze probatorie per ritenere prevalenti gli elementi oggettivi (registrazioni audio, tabulati) rispetto all'annotazione di polizia giudiziaria.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limite dell'esame di legittimità: la Corte sottolinea che in sede di Cassazione può indagare solo la logicità della motivazione rispetto ai vizi tassativamente previsti dalla norma, e ha ritenuto assenti tali vizi nella sentenza impugnata.
Massime di principio
- Per la calunnia è necessario dimostrare la consapevolezza inequivocabile dell'innocenza dell'accusato: convinzioni errate, purché fondate su elementi oggettivi seri o su valutazioni non fraudolente, escludono il dolo
- La semplice fuga a velocità elevata non sempre integra il reato di resistenza: occorrono manovre attive di ostruzione, pericolo concreto per gli agenti o altri utenti o comunque elementi di violenza/oppositività oltre la mera fuga
- Elementi oggettivi come registrazioni audio/video e tabulati telefonici possono prevalere e smentire annotazioni di polizia carenti o contraddittorie; la durata temporale e la ricostruzione dell'itinerario sono fattori decisivi per valutare la pericolosità della condotta
- Se la documentazione probatoria oggettiva contraddice la versione ufficiale, il giudice deve valutare la possibile omissione di fatti rilevanti nell'annotazione come indice di uso inappropriato dei poteri da parte degli agenti
- In sede di Cassazione il controllo è limitato a vizi di motivazione predefiniti: per ribaltare una decisione occorre che emerga un vizio logico o giuridico rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p., non possono essere basati su ricostruzioni congetturali non confrontate direttamente con il materiale probatorio
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