Cassazione Penale, Sentenza n. 51637/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza dell'8/05/2023 che ha convalidato il provvedimento del Questore di Torino del 28/04/2023, il quale aveva imposto ad Anello l'obbligo di presentazione presso la Questura di Vibo Valentia per la durata di 5 anni in occasione del primo tempo di ciascun incontro della Juventus (misura ai sensi dell'art. 6 legge 13/12/1989 n. 401). Il ricorrente contestava: 1) genericità e difetto di motivazione nella individuazione della sua responsabilità per gli episodi di insulti razzisti (sosteneva che le frasi non fossero state pronunciate da lui ma da altri tifosi e che dalle immagini non si potesse attribuire con certezza la condotta); 2) errata valutazione delle prove e "travisamento degli atti"; 3) mancato bilanciamento con le esigenze lavorative (svolge attività commerciale con intenso afflusso serale) e impossibilità di rispettare l'obbligo; 4) carenza dei requisiti di necessità, urgenza e del "quid pluris" di pericolosità sociale per giustificare l'obbligo di presentazione, nonché la sproporzione della durata (5 anni) e l'estensione anche a partite amichevoli; 5) deduzioni di illegittimità con richiamo all'art. 606 c.p.p. (vizi di motivazione e violazione di legge). Inoltre il difensore ha prodotto documenti e una memoria tardiva addossando rilievi sulla valutazione del GIP.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili per genericità o tardività molte delle censure (in particolare quelle che non indicavano norme processuali violate ai sensi dell'art. 606 c.p.p. o che riguardavano documenti depositati fuori termine). Sostanzialmente la Corte ha ritenuto che: a) il controllo di convalida del provvedimento del Questore è di piena legalità sui presupposti (necessità/urgenza, pericolosità concreta, attribuibilità delle condotte, congruità della durata) e la motivazione del GIP era sufficiente; b) le critiche sulla valutazione delle immagini rappresentavano una mera riconsiderazione del merito probatorio non ammissibile in Cassazione salvo errori di travisamento della prova non dimostrati; c) la pericolosità è stata legittimamente valutata anche alla luce della partecipazione unitaria al gruppo e di precedenti amministrativi (precedente DASPO); d) la documentazione relativa all'attività lavorativa non provava i dettagli necessari (giorni/orari/compatibilità) e i nuovi documenti prodotti in Cassazione non erano valutabili; e) il fatto che procedimenti penali siano stati poi proposti per archiviazione o che il reato penale possa essere di tenuità non comporta automaticamente la decadenza del DASPO, che è misura amministrativa e può essere revocata solo al mutare delle condizioni che ne giustificano l'emissione. Conseguenza: rigetto del ricorso e conferma dell'obbligo di presentazione per 5 anni. La Procura Generale aveva chiesto il rigetto.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6
Norma che permette l'adozione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive e dell'obbligo di presentazione; la Corte richiama i presupposti per la convalida: necessità/urgenza, pericolosità concreta, attribuibilità delle condotte e congruità della durata della misura
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2-bis
Riferimento specifico alla disciplina ampliativa dell'art. 6 (richiamata dal ricorrente); la Corte valuta che il GIP ha correttamente applicato tali disposizioni nella convalida del provvedimento
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) e comma 3
Norme che regolano le ipotesi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione, violazione di legge, travisamento della prova); la Corte ha dichiarato inammissibili molte censure per genericità e per mancata indicazione puntuale delle norme processuali violate, nonché per tardività
Codice di procedura penale, art. 616
Disposizione richiamata in ordine alle spese e conseguenze processuali finali (menzione nella conclusione della sentenza)
Codice penale, art. 604-bis (riferimento contestuale)
Richiamato nel ricorso/atto difensivo come norma collegata ai fatti (insulti razzisti); la Corte osserva che anche eventuali decisioni di merito penali non determinano automaticamente la caduta della misura amministrativa
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici: è necessario indicare esattamente le norme processuali violate e dimostrare, non in modo generico, il vizio. Le censure vaghe o generiche sono inammissibili.
- Il giudizio di convalida del provvedimento del Questore (DASPO/obbligo di presentazione) comporta un controllo pieno di legalità sui presupposti (necessità/urgenza, pericolosità, attribuibilità delle condotte, congruità della durata). Il ricorrente deve provare concretamente la mancanza di tali presupposti o l'inesistenza della misura.
- La valutazione delle prove (esame di immagini, fotogrammi, documentazione) è in linea di principio rimessa al merito; la Cassazione interviene solo per errori di travisamento della prova o contraddittorietà manifesta idonea a inficiare l'intero ragionamento probatorio.
- Documenti nuovi prodotti in cassazione sono generalmente inammissibili se potevano essere prodotti nei precedenti gradi o costituiscono nuova prova; l'uso della visura camerale o busta paga deve comunque dimostrare specifici elementi (giorni/orari/compatibilità) per incidere sulla misura restrittiva.
- La misura amministrativa (DASPO/obbligo di presentazione) può sussistere anche se procede separato il procedimento penale e anche in presenza di archiviazione o decisioni di tenuità: la sua revoca richiede il venir meno delle condizioni che ne hanno giustificato l'adozione.
- Se si contesta la necessità/urgenza come motivo di limitazione della libertà personale, il ricorrente deve provare l'esecuzione concreta della misura prima dell'intervento del magistrato per dimostrare l'interesse al riesame di quell'aspetto.
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