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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14162/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di pagamento, proposta da una professionista, del compenso per l'attività di redazione di una valutazione d'incidenza ambientale svolta per un comune. In primo grado il giudice di pace aveva accolto la domanda e condannato l'ente al pagamento di euro 5.000 oltre accessori e spese, ritenendo sufficiente il conferimento telefonico dell'incarico da parte di una consigliera comunale e la documentazione prodotta (fax ed e-mail) a dimostrare incarico e attività svolta. In appello il tribunale ha riformato la decisione, rilevando la mancanza di una specifica delibera e di un contratto scritto di incarico professionale e dichiarando la nullità del rapporto ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D. 2440/1923. Con il ricorso per cassazione la professionista ha denunciato la violazione del R.D. 2440/1923, sostenendo che il tribunale avesse erroneamente preteso la forma scritta del contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione senza ammettere altre forme di prova dell'esistenza del rapporto, invocando una lettura estensiva della norma e richiamando precedenti di legittimità; ha inoltre insistito sulla prova documentale dell'attività espletata e del conferimento dell'incarico.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito il principio secondo cui il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione richiede la forma scritta ad substantiam, che deve consistere in un atto sottoscritto dal professionista e dall'organo dell'ente legittimato a manifestarne la volontà all'esterno, con indicazione dell'oggetto della prestazione e del compenso. Ha precisato che non basta la delibera autorizzativa dell'organo collegiale, perché si tratta di atto interno di natura meramente autorizzatoria. Ha inoltre ritenuto inconferenti i richiami giurisprudenziali prospettati dalla ricorrente, poiché riferiti a fattispecie diverse. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • R.D. 16 marzo 1923, n. 2440, artt. 16 e 17

    Il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione è soggetto a forma scritta ad substantiam; la validità richiede un atto scritto sottoscritto dall'organo competente dell'ente e dal professionista, con indicazione di oggetto e compenso.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 83 c.p.c.

    Citato solo nel confronto con un precedente ritenuto non pertinente, relativo alla procura al difensore.

Massime di principio

  • Nei contratti d'opera professionale stipulati con la pubblica amministrazione la forma scritta è requisito di validità e non può essere surrogata da prove testimoniali o documentali circa lo svolgimento dell'attività o il preteso conferimento verbale dell'incarico.
  • Ai fini della validità dell'incarico professionale verso l'ente pubblico è necessario un atto scritto recante la sottoscrizione del professionista e del soggetto munito del potere di rappresentanza esterna, oltre all'indicazione dell'oggetto della prestazione e del compenso.
  • La delibera dell'organo collegiale che autorizza il conferimento dell'incarico ha natura interna e autorizzatoria e non integra di per sé il contratto richiesto dalla legge.
  • I precedenti giurisprudenziali relativi a rapporti tra privati o a fattispecie differenti non sono utilmente invocabili per derogare al regime formale proprio degli incarichi professionali conferiti dalla pubblica amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieMandato
RamiContratti
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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