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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06946/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado. La fattispecie concreta riguarda la ritenuta responsabilità per falso ideologico in atto pubblico, in relazione a falso materiale in atto pubblico, contestata a entrambi, e per un ulteriore episodio aggravato a carico di uno solo degli imputati. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e alla valutazione del compendio probatorio, chiedendo in sostanza una nuova lettura delle risultanze processuali. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione di legge per il mancato riconoscimento di una pena sostitutiva della pena detentiva; la Corte ha rilevato che tale questione non era stata devoluta in appello e che, comunque, implicava valutazioni di merito non proponibili per la prima volta in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo diretto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità e priva di specifica deduzione di travisamenti rilevanti. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché nuovo, non risultando proposto nei motivi di appello, e comunque attinente a valutazioni discrezionali del giudice di merito non deducibili per la prima volta in sede di legittimità, ai sensi degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, c.p.p. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 479 c.p.

    Norma richiamata per qualificare il falso ideologico contestato agli imputati.

  • art. 476, comma 2, c.p.

    Norma richiamata in relazione al falso materiale in atto pubblico posto a base della contestazione.

  • art. 61 n. 2 c.p.

    Richiamo alla circostanza aggravante contestata solo a uno degli imputati.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    È stata richiamata per affermare che non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione questioni nuove che implicano profili di merito.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    È stata richiamata insieme all'art. 606, comma 3, c.p.p. per escludere la proponibilità in cassazione di questioni non dedotte in appello.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito attraverso una diversa lettura delle prove, salvo che il ricorrente indichi specifici travisamenti delle emergenze processuali rilevanti ai fini della decisione.
  • Una doglianza volta a ottenere il riconoscimento di una pena sostitutiva, quando comporti l'esercizio di discrezionalità del giudice di merito, non può essere proposta per la prima volta in cassazione se non è stata devoluta con l'appello.
  • La proposizione in cassazione di questioni nuove, non contenute nei motivi di appello, è preclusa quando la censura involga valutazioni di merito o profili rimessi alla discrezionalità del giudice.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologicaFalsità materiale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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