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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14692/2025 del 31/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il giudizio trae origine dal ricorso di un soggetto che aveva chiesto l’accertamento del requisito sanitario ritenuto necessario per il riconoscimento della pensione di reversibilità. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda per difetto di interesse, richiamando l’intervenuta decadenza triennale dall’azione giudiziaria ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970, e la Corte d’appello aveva poi dichiarato inammissibile l’appello, ritenendo che il provvedimento di primo grado fosse stato emesso nell’ambito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. e quindi fosse inappellabile. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo, vizio motivazionale per avere la Corte territoriale qualificato erroneamente l’originario ricorso come procedimento ex art. 445-bis c.p.c. anziché come domanda di riconoscimento del diritto alla prestazione; con il secondo, violazione dell’art. 445-bis c.p.c. per avere dichiarato l’inappellabilità della decisione di primo grado sulla base del comma 7 della norma, senza considerare che la domanda sarebbe stata rivolta al riconoscimento della pensione e non al solo accertamento sanitario. L’INPS ha resistito eccependo anche il difetto di autosufficienza del ricorso e sostenendone l’infondatezza nel merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha osservato, quanto al primo, che la motivazione della sentenza impugnata era presente e intelligibile, poiché la Corte d’appello aveva chiaramente desunto la qualificazione del ricorso introduttivo dall’intestazione formale dell’atto e dal suo contenuto sostanziale, e che il ricorrente non aveva denunciato un omesso esame di un fatto storico decisivo, ma solo una diversa lettura della domanda. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito il principio dell’apparenza: il mezzo di impugnazione esperibile va individuato in base alla qualificazione data dal giudice che ha emesso il provvedimento, anche se errata, e non in base alla diversa qualificazione prospettata dalla parte. Poiché il Tribunale aveva qualificato la domanda come ricorso ex art. 445-bis c.p.c. e l’aveva definita con ordinanza di inammissibilità, l’appello non era proponibile. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state dichiarate irripetibili per la precedente esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c., ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 47 d.P.R. n. 639/1970

    richiamato come norma sulla decadenza triennale dall’azione giudiziaria in materia previdenziale, posta a base della declaratoria di inammissibilità di primo grado

  • art. 445-bis c.p.c.

    usato per qualificare il procedimento come accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale; il comma 7 è stato richiamato per affermare l’inappellabilità del provvedimento definitorio

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    il vizio motivazionale è configurabile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo, non anche per insufficienza o contraddittorietà della motivazione

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    richiamato per giustificare l’irripetibilità delle spese di lite in ragione della dichiarazione esentativa risultante dagli atti

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per la statuizione sull’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione, rileva la qualificazione del giudizio compiuta dal giudice nel provvedimento impugnato, secondo il principio dell’apparenza, anche se tale qualificazione sia giuridicamente errata.
  • Quando si censura la motivazione in cassazione, il vizio è deducibile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono più ammissibili censure formulate come insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • La diversa interpretazione della domanda proposta dalla parte non basta a fondare il vizio motivazionale se il giudice di merito ha chiaramente espresso la propria ratio decidendi sulla base del contenuto dell’atto e della qualificazione attribuita al ricorso.
  • Se il giudice di primo grado qualifica la controversia come procedimento ex art. 445-bis c.p.c. e definisce la fase con ordinanza, il rimedio esperibile non è l’appello ma quello coerente con il rito così individuato.
  • Le spese possono essere dichiarate irripetibili quando risulti agli atti una valida dichiarazione di esenzione; il rigetto del ricorso comporta inoltre l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieAppello
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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