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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03261/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la responsabilità penale per ricettazione. Con il primo motivo si contestava la correttezza della motivazione posta a base della declaratoria di responsabilità, sostanzialmente chiedendo una rivalutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti. Con il secondo motivo si censurava il mancato riconoscimento della ricettazione di particolare tenuità, deducendo che il giudice di merito avrebbe omesso di valorizzare adeguatamente il valore del bene ricettato e gli ulteriori parametri dell'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché diretto a ottenere una nuova valutazione delle fonti probatorie e dei fatti, estranea al sindacato di cassazione, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era ampia e priva di criticità. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, ricordando che, in tema di ricettazione, il valore del bene è solo un parametro sussidiario per la particolare tenuità del fatto: se il valore non è esiguo, la tenuità va esclusa; se invece è lieve, occorre comunque verificare gli ulteriori indici dell'art. 133 c.p. In applicazione di tali principi, ha confermato la tenuta della motivazione di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    richiamato come parametro per la valutazione della particolare tenuità del fatto, sia sul piano oggettivo sia su quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente

  • art. 62-bis c.p.

    non citato espressamente; la pronuncia fa riferimento alla ricettazione di particolare tenuità come attenuante speciale, valutata alla luce del valore del bene e degli indici dell'art. 133 c.p.

  • art. 648 c.p.

    norma incriminatrice della ricettazione, reato per il quale è stata negata la particolare tenuità del fatto

  • art. 606 c.p.p.

    implicitamente richiamato nel delimitare il sindacato di legittimità, precluso alla rivalutazione del merito e delle prove

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare i motivi di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o in una diversa ricostruzione dei fatti, salvo la deduzione di specifici e decisivi travisamenti della prova.
  • Il controllo sulla motivazione della sentenza impugnata riguarda la sua coerenza intrinseca e la sua tenuta logico-giuridica, non il confronto con possibili modelli argomentativi alternativi.
  • In tema di ricettazione, il valore del bene ricettato è un criterio solo sussidiario per la particolare tenuità del fatto: se il bene non ha valore esiguo la tenuità va esclusa, mentre se il valore è lieve occorre comunque valutare gli ulteriori indici dell'art. 133 c.p. relativi alle modalità del fatto e alla personalità dell'agente.
  • Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è legittimo quando il giudice di merito motivi in modo completo e non illogico sulla base dei parametri normativi rilevanti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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