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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22495/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 18/01/2024 del Tribunale di Reggio Calabria che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di conti correnti e conti deposito, sostenendo violazione di legge, motivazione manifestamente illogica e travisamento della prova. I ricorrenti richiamavano l'ordinanza n. 133/2023 del 5/12/2023 (G.u.p. in funzione di giudice dell'esecuzione), divenuta irrevocabile, nella quale era stato ordinato l'esecuzione del dissequestro disposto dalla Corte di cassazione con le sentenze nn. 392 e 393 del 2023 e la restituzione dei beni. Sostenevano quindi la nullità/inefficacia dei titoli cautelari adottati nel procedimento e contestavano l'uso, nei nuovi decreti del dicembre 2023, della motivazione per relationem rispetto ai precedenti provvedimenti, ritenendola incompatibile con quanto già accertato e con la valutazione del fumus, del periculum in mora e dei criteri di proporzionalità e gradualità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi perché il motivo proposto è infondato. La Corte ha ritenuto che la declaratoria di inefficacia di un provvedimento per vizi formali (es. difetto di autonoma valutazione del G.i.p.) non impedisca la reiterazione di un decreto di sequestro fondato sugli stessi presupposti né vieti di richiamarne le argomentazioni mediante motivazione per relationem, purché le argomentazioni richiamate non siano state annullate per ragioni di merito. La Corte ha poi osservato che i ricorrenti non hanno dedotto specificamente la questione del ne bis in idem e che molte delle altre eccezioni erano state esaminate e disattese dal Tribunale; ha infine condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il reato contestato è quello di associazione di tipo mafioso, che costituisce il fondamento fattuale per il sequestro preventivo e la confisca del profitto dell'associazione.

  • decreto legislativo 74/2000

    Riferito come titolo cautelare relativo a reati tributari ai fini della confisca; nella vicenda il G.u.p. aveva dichiarato cessata l'efficacia del vincolo reale con riferimento al titolo cautelare ex D.L.vo 74/2000 per specifici profili, ma ciò non ha imposto l'impossibilità di richiamare le argomentazioni precedenti in un nuovo provvedimento.

  • art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 (conv. L. 176/2020)

    Norma che disciplina la trattazione scritta (procedimento a decisione scritta) in Cassazione; applicata per procedere senza udienza per mancata richiesta di discussione orale.

  • art. 94, comma 2, d.lgs. 150/2022 (modificato dal d.l. 215/2023, conv. L. 18/2024)

    Richiamato per la compatibilità e l'applicazione delle norme procedurali che consentono la trattazione scritta del procedimento in Cassazione a seguito delle modifiche legislative citate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto dell'impugnazione; sulla base di essa la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese.

  • Sez. 3, n. 26483 del 05/04/2022 (Maifredi)

    Giurisprudenza citata dalla Corte che ammette la motivazione per relationem richiamando un precedente provvedimento anche se quest'ultimo è stato reso inefficace per vizi formali, purché le argomentazioni richiamate non siano state annullate sul punto di merito.

  • Sentenze della Corte di cassazione nn. 392 e 393 del 2023

    Pronunce di annullamento richiamate dalle parti: nella vicenda la Corte ha osservato che tali sentenze avevano rilevato profili formali ma non avevano reso invalide le argomentazioni sostanziali utilizzabili in successivi provvedimenti.

  • Sentenze nn. 31591 e 31592 del 2019 (Sesta Sezione)

    Precedenti decisioni che avevano pronunciato inammissibilità su alcuni decreti di sequestro; menzionate a titolo di contesto procedurale nella ricostruzione fatta dalla Corte.

Massime di principio

  • La declaratoria di inefficacia di un provvedimento per vizi formali non crea automaticamente un impedimento alla reiterazione di misure cautelari fondate sugli stessi presupposti sostanziali.
  • La motivazione per relationem è ammessa quando il provvedimento richiamato contiene argomentazioni non annullate sul piano sostanziale e la difesa ha la possibilità di replicare; il richiamo non equivale a silenzio sulla necessità di valutazioni autonome quando richieste per legge.
  • Se si intende far valere la violazione del principio ne bis in idem o altri profili di preclusione, la deduzione deve essere proposta in modo specifico e motivato nel ricorso; l'omissione può comportare l'inammissibilità o il rigetto del motivo.
  • In impugnazioni contro misure cautelari è cruciale distinguere vizi formali da vizi sostanziali: l'annullamento per vizi formali senza rinvio non elimina sempre la possibilità per l'accusa o il giudice di riproporre il vincolo sulla base degli stessi fatti.
  • Ricorsi infondati in Cassazione possono comportare la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare la fondatezza del motivo prima di proporre impugnazioni.

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