Cassazione Civile, Ordinanza n. 09328/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia trae origine dall’opposizione proposta avverso una cartella di pagamento emessa per asserite violazioni del codice della strada risultanti da tre verbali di accertamento di infrazione. L’opponente lamentava la mancata notificazione dei verbali presupposti, la nullità di uno di essi e la nullità della cartella per carenza di requisiti essenziali. Il Giudice di pace rigettava in tutto o in parte l’opposizione; il Tribunale dichiarava poi inammissibile l’appello perché tardivo, ritenendo decorso il termine lungo ex art. 327 c.p.c. Il ricorrente per cassazione censurava tale statuizione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 327 c.p.c. e delle norme emergenziali sulla sospensione dei termini processuali per Covid-19, sostenendo che il termine d’impugnazione era scaduto il 3 giugno 2020 e non il 31 maggio 2020; 2) violazione del diritto di difesa e dell’art. 383, comma 4, del regolamento di attuazione del codice della strada, per l’omessa decisione sulla mancata notifica dei verbali presupposti; 3) omesso esame di un fatto decisivo, relativo all’invalidità di uno dei verbali di accertamento.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo errato il calcolo del termine lungo per impugnare la sentenza di primo grado. Ha affermato che, alla scadenza ordinaria del 30 marzo 2020, dovevano aggiungersi 64 giorni di sospensione emergenziale, con conseguente scadenza al 2 giugno 2020; poiché tale giorno era festivo, il termine si prorogava di diritto al 3 giugno 2020 ex art. 155, comma 4, c.p.c. L’appello notificato il 3 giugno 2020 era quindi tempestivo. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per la decisione sul merito e sulle spese, comprese quelle di legittimità.
Norme richiamate
Il termine lungo per proporre appello decorre dalla pubblicazione della sentenza e, in assenza di notificazione, va calcolato tenendo conto delle sospensioni straordinarie dei termini processuali eventualmente intervenute.
art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27
La sospensione emergenziale dei termini processuali per l’emergenza Covid-19 si applica al termine per impugnare, prorogandolo di 64 giorni.
art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con modif. in L. 5 giugno 2020, n. 40
Concorre alla disciplina emergenziale della sospensione/proroga dei termini processuali richiamata dalla Corte nel calcolo del termine di impugnazione.
"se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo"
Se la scadenza del termine processuale cade in un giorno festivo, essa slitta automaticamente al primo giorno non festivo successivo.
artt. 1 e 2 L. 27 maggio 1949, n. 260
Servono a qualificare il 2 giugno come giorno festivo, con conseguente proroga al giorno lavorativo successivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Base dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Base del motivo relativo all’omesso esame di un fatto decisivo.
art. 383, comma 4, regolamento di attuazione del codice della strada
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sull’omessa decisione relativa ai verbali presupposti.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa, in relazione alla mancata pronuncia sui verbali presupposti.
Norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- Nel computo del termine lungo per impugnare ex art. 327 c.p.c. devono essere considerate anche le sospensioni straordinarie dei termini processuali previste dalla legislazione emergenziale.
- Se la scadenza del termine processuale prorogato cade in giorno festivo, opera la proroga automatica al primo giorno non festivo successivo ai sensi dell’art. 155, comma 4, c.p.c.
- La tempestività dell’impugnazione va verificata sommando prima la sospensione di legge al termine ordinario e poi applicando, se necessario, la proroga per giorno festivo.
- Quando il ricorso è accolto per un vizio assorbente della declaratoria di tardività dell’appello, restano assorbite le ulteriori censure di merito o di omessa pronuncia.
- L’errore nel calcolo del termine di impugnazione integra violazione di legge censurabile in cassazione e comporta la cassazione con rinvio per la decisione sul merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09196/2024 del 08/04/2024
- ordinanza_civile · 8 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09197/2024 del 08/04/2024
- ordinanza_civile · 8 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09199/2024 del 08/04/2024
- ordinanza_civile · 8 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09200/2024 del 08/04/2024
- ordinanza_civile · 8 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09201/2024 del 08/04/2024
- ordinanza_civile · 8 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09202/2024 del 08/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →