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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09010/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo e il terzo motivo non specifici, perché meramente ripetitivi di doglianze già esaminate e respinte in appello, e il secondo motivo manifestamente infondato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità per truffa. Con il primo motivo ha censurato la motivazione di merito, deducendo genericamente l'insufficienza e la carenza delle indagini e, più in generale, l'asserita erroneità dell'accertamento di responsabilità. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo indeducibile perché sostanzialmente riproduttivo delle doglianze già svolte in appello e già disattese, osservando inoltre che la responsabilità era stata ricostruita su un quadro probatorio completo e coerente, anche valorizzando la circostanza che il ricorrente risultava intestatario della carta prepagata su cui era stato accreditato il denaro oggetto della truffa. Con il secondo motivo ha contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ma la Corte ha rilevato che il motivo non è consentito in sede di legittimità ed è comunque manifestamente infondato, perché la motivazione di merito indicava elementi decisivi negativi e l'assenza di elementi positivamente valutabili a favore dell'imputato. Con il terzo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ma anche tale doglianza è stata dichiarata indeducibile, in quanto mera reiterazione delle contestazioni già respinte in appello; la Corte ha richiamato l'intensità del dolo, le gravi modalità della condotta e i numerosi precedenti penali dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    "reato di cui all'art. 640 cod. pen."

    La sentenza conferma la responsabilità per truffa e richiama, in tema di elemento soggettivo, che il dolo generico può essere desunto dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive della condotta.

  • art. 131-bis c.p.

    "causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen."

    La particolare tenuità del fatto può essere negata valorizzando l'intensità del dolo, le gravi modalità della condotta e i precedenti penali dell'imputato.

  • art. 620 c.p.p.

    "condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende"

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre, senza una critica argomentata specifica, le doglianze già proposte in appello e già confutate dal giudice di merito.
  • In tema di truffa, l'elemento soggettivo del dolo generico può essere desunto in via logico-deduttiva dalle concrete modalità esecutive del fatto e dal complessivo contesto della condotta, senza necessità di una prova diretta dell'intenzione fraudolenta.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, non essendo necessario confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli allegati dalle parti.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando risultino l'intensità del dolo, le modalità particolarmente gravi della condotta e la presenza di precedenti penali significativi, purché tali elementi siano adeguatamente valorizzati nella motivazione di merito.
  • La mancanza di specificità del motivo di ricorso si configura quando la censura non assolve la funzione di critica argomentata della sentenza impugnata, ma si risolve in una mera reiterazione delle precedenti contestazioni.

Come è indicizzato

MaterieTruffaCircostanze del reatoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
SottomaterieTruffa online
IstitutiOnere della provaParticolare tenuità del fatto

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