Cassazione Penale, Ordinanza n. 28926/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto e ricettazione. Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione di legge penale e processuale e il difetto di motivazione per l'omessa traduzione in lingua rumena della sentenza di condanna di appello e per la mancanza di interprete all'udienza. Con i motivi successivi ha denunciato violazione di legge e illogicità della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi probatori, all'integrazione delle aggravanti, all'elemento soggettivo richiesto e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e tardivo nella deduzione della nullità, e gli altri motivi generici e non consentiti perché diretti a una rivalutazione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla traduzione e all'interprete, osservando che la sentenza tradotta era agli atti e che la difesa non aveva eccepito tempestivamente l'assenza dell'interprete; ha inoltre ritenuto i restanti motivi generici e inammissibili perché sollecitavano censure di fatto e non rispettavano i requisiti di specificità del ricorso.
Norme richiamate
art. 143 c.p.p.
Riconosce all'imputato che non conosce la lingua italiana il diritto all'assistenza gratuita di un interprete per comprendere l'accusa e seguire gli atti del processo; la mancata nomina determina nullità degli atti riguardanti l'imputato straniero.
art. 178 c.p.p.
La mancata assistenza dell'imputato da parte dell'interprete integra una nullità di ordine generale, riferita all'assistenza dell'imputato.
art. 179 c.p.p.
La nullità per mancata assistenza dell'interprete non è qualificata come nullità assoluta e insanabile, poiché non riguarda l'omessa citazione dell'imputato o l'assenza del difensore nei casi di necessaria presenza.
art. 182 c.p.p.
La nullità non assoluta deve essere eccepita immediatamente dalla parte presente, pena la sua sanatoria per mancata tempestiva deduzione.
art. 581 c.p.p.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e determinati; la mancanza di specificità rende il motivo inammissibile.
Massime di principio
- La mancata nomina dell'interprete per l'imputato che non conosce la lingua italiana integra una nullità di ordine generale, ma non assoluta: deve essere eccepita tempestivamente dalla parte presente, altrimenti non è deducibile utilmente in cassazione.
- La doglianza relativa all'omessa traduzione o all'assenza dell'interprete è inammissibile se dagli atti risulta che la traduzione era presente o se la difesa non ha sollevato immediata eccezione nel verbale dell'udienza.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino a una nuova valutazione del merito, degli indizi e della prova, se la motivazione della sentenza impugnata è logicamente coerente.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e puntuale: motivi generici, indeterminati o meramente assertivi non consentono al giudice di legittimità di individuare con precisione il vizio denunciato e sono inammissibili.
- La censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche deve confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato e indicare specificamente gli elementi trascurati, altrimenti resta generica e inammissibile.
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