Cassazione Penale, Sentenza n. 17462/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Siracusa aveva dichiarato non doversi procedere ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. per mancanza di querela relativamente al furto di energia elettrica contestato, avendo ritenuto decorso il termine trimestrale previsto dall'art. 85 d.lgs. 150/2022. Il P.M. aveva invece formulato in udienza una contestazione suppletiva dell'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. (furto su bene destinato a pubblico servizio) che rende il reato procedibile d'ufficio; il P.M. ha impugnato la pronuncia sostenendo che l'art. 517 cod. proc. pen. gli consente di effettuare contestazioni suppletive in dibattimento senza che il giudice possa precluderle entro un termine legato alla querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del P.M., ritenendo illegittima la preclusione operata dal Tribunale alla contestazione suppletiva dell'aggravante. La corte ha affermato che, ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen. e della costante giurisprudenza, il P.M. può modificare o integrare l'imputazione in dibattimento con contestazioni suppletive che incidono sulla procedibilita, senza un termine preclusivo collegato alla proposizione della querela. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio con trasmissione degli atti, disponendo che il Tribunale valuti la responsabilità tenendo conto dell'aggravante legittimamente contestata dal P.M.
Norme richiamate
non doversi procedere per mancanza di querela, con conseguente declaratoria di estinzione del reato
Il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato quando manca la querela e ricorre la causa di improcedibilità; nel caso esaminato il Tribunale aveva applicato quest'articolo ma la Corte ha ritenuto che tale dichiarazione fosse prematura se il P.M. aveva legittimamente contestato in dibattimento un'aggravante che rende il fatto procedibile d'ufficio
termine trimestrale per la proposizione della querela per reati divenuti procedibili a querela in seguito alla riforma
Stabilisce il termine entro il quale la parte offesa deve proporre la querela dopo la riforma; la Corte ha ritenuto che la decadenza dalla proposizione della querela non impedisca al P.M. di formulare in dibattimento contestazioni suppletive che incidono sulla procedibilita
Definisce il reato di furto oggetto della imputazione principale
art. 625 cod. pen., comma 1, n. 7
aggravante per il furto commesso su cosa destinata a pubblico servizio
La contestazione di questa aggravante rende il furto procedibile d'ufficio; la Corte ha ritenuto legittima la contestazione suppletiva in dibattimento di tale aggravante da parte del P.M.
modifica dell'imputazione in dibattimento
Consente al P.M. di proporre in dibattimento la modifica dell'imputazione; la giurisprudenza impedisce al giudice un sindacato preventivo che neghi in via definitiva tale facoltà
contestazione suppletiva in dibattimento di reati o circostanze aggravanti
Attribuisce al P.M. il potere di contestare suppletivamente circostanze aggravanti in dibattimento; la Corte ha affermato che tale potere non è sottoposto a un termine correlato alla proposizione della querela e può essere esercitato fino alla chiusura dell'istruzione dibattimentale
contestazione del fatto nuovo e relativi presupposti
Discrimina i presupposti per la contestazione di fatti nuovi rispetto alle contestazioni suppletive del P.M.; la Corte distingue la disciplina della recidiva rispetto ad altre aggravanti
diritto a termine a difesa in caso di contestazione di circostanza aggravante
Prevede specifiche garanzie difensive (termine a difesa) quando è contestata una circostanza aggravante diversa dalla recidiva; la Corte ha richiamato la differenza di trattamento tra recidiva e altre aggravanti
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
nullità relative all'esercizio dell'azione penale e alla nullità assolute
La Corte ha ravvisato la nullità assoluta dell'atto giudiziario che abbia indebitamente impedito l'esercizio del potere-dovere del P.M. di formulare contestazioni suppletive in dibattimento
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero può in dibattimento formulare contestazioni suppletive ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen. anche se il termine per la proposizione della querela è decorso, quando la nuova contestazione incide sulla procedibilità trasformando il reato in procedibile d'ufficio
- Il giudice di merito non può precludere preventivamente e definitivamente al P.M. il potere di modificare o integrare l'imputazione in dibattimento; il corretto rimedio è che il giudice decida poi sul capo d'imputazione modificato
- La sentenza della Sezioni Unite relativa alla recidiva (Domingo) è circoscritta alla ricaduta della recidiva sulla prescrizione e non impedisce l'operatività generale dell'art. 517 per altre aggravanti che incidono sulla procedibilità
- Deve essere sempre valutata la distinzione tra prescrizione (fenomeno temporale che estingue il reato) e procedibilità per querela (condizione di esercizio dell'azione penale): la decadenza dalla proposizione della querela non equivale all'impossibilità per il P.M. di cambiare la qualificazione in dibattimento
- Se il giudice nega indebitamente la facoltà al P.M. di proporre contestazioni suppletive, la decisione è annullabile per violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale e per nullità concernente l'esercizio dell'azione stessa
- In situazioni analoghe è prudente verificare tempestivamente se l'aggravante contestata sia stata proposta in udienza prima della pronuncia e, in caso di diniego del giudice, valutare ricorso per cassazione per preservare la possibilità di un processo regolare
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