Cassazione Civile, Ordinanza n. 25618/2025 del 18/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ex coniuge)
La controversia
Nel giudizio di divorzio instaurato anni prima, la domanda di assegno divorzile della coniuge era stata inizialmente respinta per tardività; dopo una serie di rinvii e cassazioni, la Corte d'appello di Catanzaro, in sede di rinvio, aveva riconosciuto un assegno divorzile di euro 300 mensili, qualificandolo soltanto in termini assistenziali ed escludendo la componente compensativo-perequativa. La decisione si fondava sull'assenza di prova di un contributo della richiedente alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune o dell'ex marito, nonché su una ricostruzione delle condizioni economiche delle parti basata, per la ricorrente, su un patrimonio immobiliare ereditato e, per l'obbligato, sulle dichiarazioni fiscali e sulla proprietà di alcuni immobili. La ricorrente ha impugnato la decisione con sette motivi: 1) omessa decisione sulla richiesta di indagini tributarie per accertare i redditi effettivi dell'ex coniuge, ritenuti superiori a quelli dichiarati; 2) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per il mancato accoglimento delle istanze istruttorie dirette a provare i maggiori redditi dell'obbligato tramite indagini fiscali ed esibizioni documentali; 3) violazione dell'art. 5, comma 6, l. div. per l'esclusione della componente compensativo-perequativa, nonostante l'impossibilità di lavorare fosse dipesa da patologie psichiatriche insorte in costanza di matrimonio; 4) analoghe censure sulla mancata valorizzazione della prova documentale delle condizioni di salute e della correlata impossibilità di procurarsi reddito; 5) omesso esame del fatto decisivo relativo ai maggiori redditi dell'ex coniuge; 6) travisamento della prova e omesso esame in ordine al patrimonio immobiliare ereditato dalla ricorrente, che sarebbe stato sovrastimato perché in parte usucapito da terzi e comunque posseduto solo in quota; 7) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per non avere la Corte compiuto una reale valutazione del patrimonio immobiliare di entrambi i coniugi, facendo leva su una stima di parte non suffragata da prova adeguata. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi terzo e quarto, affermando che la componente compensativo-perequativa presuppone comunque la prova di un effettivo contributo alla vita familiare e patrimoniale, contributo che la ricorrente non aveva prestato; ha invece accolto, per quanto di ragione, i motivi primo, secondo, quinto, sesto e settimo, rilevando che la Corte territoriale non aveva svolto un effettivo e puntuale accertamento delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, aveva omesso di disporre le indagini di polizia tributaria nonostante elementi specifici e un principio di prova sulla inattendibilità dei redditi dichiarati dall'obbligato, e aveva sovrastimato il patrimonio della richiedente senza verificare l'effettiva titolarità e disponibilità dei beni. La Cassazione ha quindi cassato il decreto impugnato sul punto e ha rinviato alla Corte d'appello di Reggio Calabria per un nuovo esame.
La decisione
La Corte ha accolto per quanto di ragione i motivi primo, secondo, quinto, sesto e settimo, ha respinto il terzo e il quarto, ha cassato il provvedimento impugnato limitatamente alla quantificazione e ai presupposti dell'assegno divorzile e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Reggio Calabria per un nuovo esame. Il rinvio è stato disposto a causa della terza cassazione del provvedimento della Corte d'appello di Catanzaro. La Corte ha ritenuto necessario un nuovo accertamento delle reali condizioni economico-patrimoniali delle parti, anche mediante indagini di polizia tributaria sui punti specificamente indicati dalla ricorrente, e una diversa verifica delle effettive esigenze della richiedente in rapporto ai mezzi concretamente a sua disposizione. La componente assistenziale dell'assegno è stata ritenuta astrattamente possibile, mentre è stata esclusa, nel caso concreto, la componente compensativa per mancanza di prova di un contributo alla vita matrimoniale e alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge.
Norme richiamate
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova e di valutazione della dimostrazione dei redditi e del patrimonio delle parti ai fini dell'assegno divorzile.
Richiamato con riferimento alle presunzioni semplici e all'utilizzabilità di elementi indiziari per la ricostruzione dei redditi effettivi.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e alla doverosa considerazione della documentazione prodotta dalle parti.
Richiamato con riferimento al prudente apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.
Richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
art. 5, comma 6, l. div.
La Corte ribadisce che l'assegno divorzile ha funzione assistenziale e anche perequativo-compensativa, ma la componente compensativa richiede prova del contributo dato dal coniuge economicamente più debole alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge.
Richiamato come parametro tendenziale per la sola componente assistenziale dell'assegno, in assenza di prova del profilo compensativo.
Massime di principio
- L'assegno divorzile può avere funzione sia assistenziale sia perequativo-compensativa; tuttavia la componente compensativa presuppone la prova che lo squilibrio economico tra gli ex coniugi derivi dal sacrificio del coniuge più debole a favore della vita familiare e della formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge.
- Se manca la prova di un contributo alla vita familiare e patrimoniale, l'assegno può essere riconosciuto solo sul piano assistenziale, purché il richiedente sia privo di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive.
- Le condizioni di salute del coniuge richiedente possono incidere sul quantum della componente assistenziale, ma non sono di per sé sufficienti a fondare la componente compensativo-perequativa in assenza di prova del contributo reso durante il matrimonio.
- Quando siano allegati elementi specifici che rendano inattendibili o incomplete le risultanze fiscali dell'obbligato, il giudice di merito non può limitarsi a respingere la domanda per difetto di prova, ma deve valutare se disporre indagini di polizia tributaria o comunque approfondire l'istruttoria sui redditi effettivi.
- Nella valutazione delle condizioni economico-patrimoniali del richiedente occorre considerare soltanto i beni effettivamente titolari e disponibili; la mera intestazione pro quota o il valore venale di beni non necessariamente producono un reddito effettivo idoneo a soddisfare il fabbisogno dell'avente diritto.
- L'accertamento dell'assegno divorzile richiede una ricostruzione concreta e complessiva delle condizioni economiche di entrambe le parti, non potendo il giudice fondarsi su dati fiscali o patrimoniali solo formali e privi di adeguato riscontro istruttorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25560/2025 del 18/09/2025
- ordinanza_civile · 18 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25563/2025 del 18/09/2025
- ordinanza_civile · 18 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25564/2025 del 18/09/2025
- ordinanza_civile · 18 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25567/2025 del 18/09/2025
- ordinanza_civile · 18 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25568/2025 del 18/09/2025
- ordinanza_civile · 18 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25569/2025 del 18/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →