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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48031/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva riqualificato i fatti originariamente contestati (violazione di legge ex art. 323 c.p.) come truffa aggravata (art. 640, comma secondo c.p.) con aggravante art. 61 n. 9. I motivi principali: manifesta illogicità della motivazione e errata applicazione dell'art. 640 per assenza di danno patrimoniale alla pubblica amministrazione; la sostituzione del medico (Clemente) aveva garantito comunque il servizio e i relativi compensi erano stati regolarmente sostenuti dalla ASL; mancata coincidenza tra soggetto raggirato e soggetto che avrebbe subito la diminuzione patrimoniale; violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza (riqualificazione in reato diverso e più grave e riconoscimento di aggravante non contestata); violazione dell'art. 6 CEDU per mancata tempestiva informazione della modifica dell'accusa; violazione del divieto di reformatio in pejus e del riconoscimento improprio di attenuanti (art. 323-bis) in favore di Aniso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato. Richiamando la giurisprudenza, ha stabilito che non integra truffa la condotta in cui, a seguito di sostituzione del medico, il servizio pubblico sia comunque regolarmente assicurato e non vi sia danno patrimoniale per la pubblica amministrazione. Dalle prove non risultava che il servizio fosse sguarnito e la contestazione originaria non addebitava ai ricorrenti la perdita del servizio. Perciò la riqualificazione in truffa aggravata risultava incompatibile con l'assenza di danno: la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perche' il fatto non sussiste. Sono state revocate le statuizioni civili.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 9 cod. pen.

    Aggravante richiamata in primo grado/appello ma non contestata originariamente; la Corte sottolinea che non si possono valorizzare aggravanti non dedotte nella imputazione quando la riqualificazione modifica la natura del fatto.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato nella contestazione originaria per concorso di persone; applicazione collegata alla ricostruzione della condotta collettiva ma non idonea a trasformare la natura del reato senza danno patrimoniale.

  • art. 640, comma secondo cod. pen.

    Norma sulla truffa aggravata: la Corte ha interpretato che non si configura quando manca il danno patrimoniale alla pubblica amministrazione e il servizio è stato comunque assicurato da persona qualificata.

  • art. 323 cod. pen.

    Articolo relativo al delitto conneso alla violazione di doveri inerenti a pubblico servizio; era la contestazione originaria e più coerente con una condotta disciplinare o amministrativa piuttosto che con la truffa, dato che non risultava danno patrimoniale.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dai ricorrenti per lamentare mancata tempestiva informazione della modifica dell'accusa e quindi pregiudizio al diritto di difesa; la corte valutò la rilevanza del principio nel contestare la riqualificazione della fattispecie.

  • art. 323-bis cod. pen.

    Richiamato in relazione a una attenuante riconosciuta in appello per Aniso; i ricorrenti hanno lamentato violazione del divieto di reformatio in pejus e incoerenza nell'applicazione dell'attenuante prevista per reati contro la P.A.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Citato in relazione alla modalità di riassunto dei motivi di ricorso presentati per cassazione.

  • artt. 521 e 522 cod. proc. pen.

    Richiamati in ordine al principio di correlazione tra imputazione e sentenza; gli artt. richiedono che la decisione giudiziaria rimanga entro i limiti della contestazione, principio violato secondo i ricorrenti con la riqualificazione in truffa.

Massime di principio

  • La truffa aggravata (art. 640, comma secondo) richiede un danno patrimoniale effettivo alla pubblica amministrazione: se il servizio pubblico è comunque stato fornito da un altro soggetto qualificato e la P.A. ha sostenuto i relativi costi, difficilmente sussiste il reato di truffa.
  • La sostituzione o la sostituzione irregolare di un incaricato di pubblico servizio può integrare responsabilità disciplinari o amministrative ma non necessariamente il reato di truffa quando manca il nocumento economico alla P.A.
  • La riqualificazione del fatto operata dal giudice non può introdurre elementi essenziali o aggravanti non dedotti nell'imputazione senza pregiudicare il diritto di difesa: manca correlazione tra capo di imputazione e sentenza quando la nuova qualificazione sopravviene senza che gli imputati ne siano stati tempestivamente informati.
  • Se dalla prova non emerge l'elemento soggettivo del reato richiesto (es. dolo di frode o danno patrimoniale), la Cassazione può annullare senza rinvio perche' il fatto non sussiste, con conseguente proscioglimento definitivo e revoca delle statuizioni civili.
  • In situazioni simili è strategico per la difesa contestare la mancanza del danno, richiedere la verifica della correlazione fra contestazione e ritenuta fattispecie e invocare l'art. 6 CEDU se la modifica dell'accusa non è stata tempestivamente comunicata.

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