Cassazione Penale, Sentenza n. 48031/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva riqualificato i fatti originariamente contestati (violazione di legge ex art. 323 c.p.) come truffa aggravata (art. 640, comma secondo c.p.) con aggravante art. 61 n. 9. I motivi principali: manifesta illogicità della motivazione e errata applicazione dell'art. 640 per assenza di danno patrimoniale alla pubblica amministrazione; la sostituzione del medico (Clemente) aveva garantito comunque il servizio e i relativi compensi erano stati regolarmente sostenuti dalla ASL; mancata coincidenza tra soggetto raggirato e soggetto che avrebbe subito la diminuzione patrimoniale; violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza (riqualificazione in reato diverso e più grave e riconoscimento di aggravante non contestata); violazione dell'art. 6 CEDU per mancata tempestiva informazione della modifica dell'accusa; violazione del divieto di reformatio in pejus e del riconoscimento improprio di attenuanti (art. 323-bis) in favore di Aniso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato. Richiamando la giurisprudenza, ha stabilito che non integra truffa la condotta in cui, a seguito di sostituzione del medico, il servizio pubblico sia comunque regolarmente assicurato e non vi sia danno patrimoniale per la pubblica amministrazione. Dalle prove non risultava che il servizio fosse sguarnito e la contestazione originaria non addebitava ai ricorrenti la perdita del servizio. Perciò la riqualificazione in truffa aggravata risultava incompatibile con l'assenza di danno: la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perche' il fatto non sussiste. Sono state revocate le statuizioni civili.
Norme richiamate
Aggravante richiamata in primo grado/appello ma non contestata originariamente; la Corte sottolinea che non si possono valorizzare aggravanti non dedotte nella imputazione quando la riqualificazione modifica la natura del fatto.
Richiamato nella contestazione originaria per concorso di persone; applicazione collegata alla ricostruzione della condotta collettiva ma non idonea a trasformare la natura del reato senza danno patrimoniale.
art. 640, comma secondo cod. pen.
Norma sulla truffa aggravata: la Corte ha interpretato che non si configura quando manca il danno patrimoniale alla pubblica amministrazione e il servizio è stato comunque assicurato da persona qualificata.
Articolo relativo al delitto conneso alla violazione di doveri inerenti a pubblico servizio; era la contestazione originaria e più coerente con una condotta disciplinare o amministrativa piuttosto che con la truffa, dato che non risultava danno patrimoniale.
art. 6 CEDU
Richiamato dai ricorrenti per lamentare mancata tempestiva informazione della modifica dell'accusa e quindi pregiudizio al diritto di difesa; la corte valutò la rilevanza del principio nel contestare la riqualificazione della fattispecie.
Richiamato in relazione a una attenuante riconosciuta in appello per Aniso; i ricorrenti hanno lamentato violazione del divieto di reformatio in pejus e incoerenza nell'applicazione dell'attenuante prevista per reati contro la P.A.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Citato in relazione alla modalità di riassunto dei motivi di ricorso presentati per cassazione.
artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
Richiamati in ordine al principio di correlazione tra imputazione e sentenza; gli artt. richiedono che la decisione giudiziaria rimanga entro i limiti della contestazione, principio violato secondo i ricorrenti con la riqualificazione in truffa.
Massime di principio
- La truffa aggravata (art. 640, comma secondo) richiede un danno patrimoniale effettivo alla pubblica amministrazione: se il servizio pubblico è comunque stato fornito da un altro soggetto qualificato e la P.A. ha sostenuto i relativi costi, difficilmente sussiste il reato di truffa.
- La sostituzione o la sostituzione irregolare di un incaricato di pubblico servizio può integrare responsabilità disciplinari o amministrative ma non necessariamente il reato di truffa quando manca il nocumento economico alla P.A.
- La riqualificazione del fatto operata dal giudice non può introdurre elementi essenziali o aggravanti non dedotti nell'imputazione senza pregiudicare il diritto di difesa: manca correlazione tra capo di imputazione e sentenza quando la nuova qualificazione sopravviene senza che gli imputati ne siano stati tempestivamente informati.
- Se dalla prova non emerge l'elemento soggettivo del reato richiesto (es. dolo di frode o danno patrimoniale), la Cassazione può annullare senza rinvio perche' il fatto non sussiste, con conseguente proscioglimento definitivo e revoca delle statuizioni civili.
- In situazioni simili è strategico per la difesa contestare la mancanza del danno, richiedere la verifica della correlazione fra contestazione e ritenuta fattispecie e invocare l'art. 6 CEDU se la modifica dell'accusa non è stata tempestivamente comunicata.
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