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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41902/2021 del 29/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un avvocato, creditore procedente in una espropriazione presso terzi per un credito di modesto importo, aveva impugnato l'ordinanza di assegnazione nella parte relativa alla liquidazione delle spese del processo esecutivo. In primo grado il tribunale aveva respinto l'opposizione agli atti esecutivi, ritenendo corretta la liquidazione di Euro 310,00 operata dal giudice dell'esecuzione, sia perché non era stata depositata la nota spese, sia perché la procedura era di valore esiguo e di assoluta semplicità, con esito immediato dopo un'unica udienza. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi connessi, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 2 del d.m. n. 55 del 2014, oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la somma liquidata fosse non congrua e non conforme ai parametri minimi applicabili; con il secondo motivo ha inoltre lamentato che, secondo propri calcoli, avrebbe dovuto essere riconosciuto almeno l'importo di Euro 319,34.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla misura delle spese, osservando che la determinazione del compenso entro i limiti minimi e massimi del d.m. n. 55 del 2014 rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione; inoltre non esiste un vincolo legale a liquidare sempre i valori medi. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rigettato anche questa doglianza ma ha corretto la motivazione della sentenza impugnata: ha letto le ragioni espresse dal tribunale come giustificative di una liquidazione solo di poco inferiore ai parametri minimi, valorizzando la semplicità della procedura e il ridotto scostamento dal minimo tabellare. È stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata difesa degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    in giudizio personalmente ex art. 86 cod. proc. civ.

    consente alla parte di stare in giudizio personalmente nel caso richiamato dal provvedimento.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come norma sulla liquidazione delle spese, ma la Corte esclude che sia stato violato nella specie.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 91 c.p.c. come parametro della censura sulle spese, ma non ritenuto violato.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    viene richiamato dal ricorrente per denunciare violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato in relazione al deposito della memoria del ricorrente in vista della camera di consiglio.

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte di cassazione di correggere la motivazione della sentenza impugnata mantenendone fermo il dispositivo.

  • d.m. 2 aprile 2014, n. 55, art. 2

    richiamato quale parametro per la liquidazione dei compensi professionali; la Corte ribadisce che il giudice può discostarsi dai valori tabellari entro i limiti previsti e che non vi è un obbligo di applicare i valori medi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    indicato come base per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato per la modifica introduttiva dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale riferimento per la misura del contributo unificato da versare in aggiunta.

Massime di principio

  • La liquidazione dei compensi professionali entro il minimo e il massimo delle tabelle ministeriali è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito e non è, di regola, sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente.
  • Non esiste un vincolo legale a liquidare sempre il compenso in base ai valori medi del d.m. n. 55 del 2014; il giudice può riconoscere importi inferiori ai medi, purché entro il perimetro normativo e con adeguata giustificazione quando si discosti dai parametri.
  • Quando la sentenza di merito contiene un errore nel calcolo dei parametri ma il dispositivo è coerente con una liquidazione leggermente inferiore al minimo tabellare, la Corte può correggere la motivazione ex art. 384 c.p.c. senza cassare la decisione.
  • In assenza di difese delle parti intimate, non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità; resta però fermo, in caso di rigetto del ricorso, l'onere dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteOpposizioni esecutive
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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