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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24228/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta semplice documentale. L'unico motivo è stato ritenuto intrinsecamente generico, perché privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e di adeguati riferimenti alla motivazione della decisione impugnata. Dalla motivazione emerge inoltre che il ricorrente mirava sostanzialmente a contestare la graduazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche, prospettando censure non consentite in sede di legittimità e comunque manifestamente infondate, in quanto volte a ottenere una nuova valutazione di merito della congruità del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era generico e che le doglianze sulla pena e sul diniego delle attenuanti generiche non potevano essere accolte in sede di legittimità, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i parametri degli artt. 132 e 133 c.p. e il diniego delle attenuanti può essere motivato con un congruo richiamo agli elementi ritenuti decisivi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    richiamato per affermare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito

  • art. 133 c.p.

    richiamato per delimitare i criteri di commisurazione della pena da parte del giudice di merito

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato implicitamente in relazione al diniego delle attenuanti generiche

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile una doglianza che miri a ottenere una nuova valutazione di merito della congruità della pena, salvo che la determinazione sanzionatoria sia frutto di mero arbitrio, ragionamento illogico o motivazione insufficiente.
  • Il giudice di merito, nel commisurare la pena, esercita un potere discrezionale che deve essere svolto in aderenza ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; la censura in cassazione deve quindi evidenziare specifici vizi di legalità o di motivazione e non una mera diversa opzione valutativa.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice faccia un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di una disamina analitica di tutti i dati allegati.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è generico, ossia quando non contiene una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e un effettivo confronto con la motivazione della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta sempliceImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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