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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 806/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che confermava la custodia cautelare per omicidio e porto d'arma: 1) censuravano la tempestività della seconda ordinanza ex art. 309, comma 10 c.p.p., sostenendo che era stata emessa mentre la prima misura era ancora efficace, determinando la coesistenza illegittima di due titoli cautelari per lo stesso fatto; 2) contestavano la motivazione sulle esigenze cautelari, sostenendo che l'art. 309, comma 10 richiede "eccezionali" esigenze cautelari e che il Tribunale si era limitato a richiamare la gravità del fatto e i precedenti senza dimostrare tale eccezionalità (inoltre contestavano la valutazione dei precedenti e l'assenza di accertata appartenenza a clan mafiosi).

La decisione

La Corte ha rigettato i ricorsi. Sul primo motivo ha ritenuto che nulla nella legge impedisce la emissione della ordinanza ex art. 309, comma 10, prima della cessazione di efficacia della precedente e ha richiamato precedenti di legittimità (Toni e pronunce di Sezioni Unite) che ammettono la reiterazione anche prima dell'esecuzione della scarcerazione; inoltre l'art. 297, comma 3 c.p.p. ammette la coesistenza di più titoli cautelari sullo stesso fatto. Sul secondo motivo la Corte ha scelto l'orientamento secondo cui l'"eccezionalità" va desunta dal rilievo eccezionale dei beni giuridici tutelati (gravità del fatto, capacità criminale dell'agente, precedenti): nel caso di omicidio con connotazioni legate al controllo del traffico di droga e con precedenti significativi dei due indagati il Tribunale ha adeguatamente motivato l'esigenza eccezionale e la custodia carceraria è risultata proporzionata. È stata inoltre disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen., comma 10

    "Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata"

    La norma impone che la reiterazione della misura sia sorretta da "eccezionali esigenze cautelari" ma non prescrive che la nuova ordinanza possa esser emessa solo dopo la cessazione di efficacia della precedente; la giurisprudenza consente la reiterazione anche prima dell'effettiva scarcerazione per evitare un vuoto cautelare

  • art. 297 cod. proc. pen., comma 3

    Consente la coesistenza normativa di più titoli cautelari sullo stesso fatto, anche se con diversa qualificazione o modalità, implicando che non v'è principio che impedisca automaticamente due provvedimenti contemporanei sullo stesso fatto

  • art. 616 cod. proc. pen., comma 1

    Stabilisce la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente soccombente; applicata qui con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente come parametro comparativo per il grado di pericolo richiesto nelle varie pronunce di legittimità; l'articolo definisce i requisiti ordinari per le misure cautelari (pericolosità concreta e attualità)

  • art. 302 cod. proc. pen., comma 1

    Norma citata in giurisprudenza richiamata: prevede l'obbligo di interrogatorio 'previo' in alcune ipotesi di nuova misura; la Corte distingue i casi di inefficacia formale da quelli che richiedono l'interrogatorio

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sul reato di associazione mafiosa richiamata nel ragionamento del Tribunale per l'aggravante e il contesto criminale; la Corte osserva che l'assenza di condanne specifiche per 416-bis non impedisce di valutare la capacità criminale dei soggetti sulla base di altri precedenti

Massime di principio

  • La reiterazione della misura cautelare ex art. 309, comma 10 c.p.p. è legittima anche se emessa prima della formale cessazione di efficacia della precedente ordinanza: non è richiesta una finestra temporale di attesa e la giurisprudenza mira a evitare vuoti cautelari
  • Le "eccezionali esigenze cautelari" richieste dall'art. 309, comma 10 vanno valutate in relazione al rilievo dei beni giuridici da tutelare (es. pubblico diritto alla vita e ordine pubblico) e alla gravità del fatto e della capacità criminale dell'indagato, non solo come mero aumento probabilistico della recidiva
  • La mancanza di condanne per associazione mafiosa non esclude la valutazione negativa della personalità dell'indagato: altri precedenti e condotte possono dimostrare una consistente capacità criminale utile a giustificare misure afflittive
  • Le censure basate unicamente sulla tempestività della nuova ordinanza (coesistenza temporanea di titoli) hanno scarse probabilità di successo salvo dimostrare vizi formali o di merito che incidano sulla legittimità sostanziale della reiterazione
  • Per contrastare con efficacia una ordinanza reiterativa è necessario contestare la mancanza concreta di esigenze cautelari "eccezionali" o dimostrare errori logico-motivazionali nel giudizio sulla gravità del fatto e sulla personalità dell'indagato

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