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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31956/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Pozzuoli, era stato condannato per avere violato le prescrizioni della misura, venendo sorpreso in altro Comune, Quarto, in compagnia di un soggetto pregiudicato. La Corte d'appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, escludendo la recidiva, concedendo le attenuanti generiche e rideterminando la pena in cinque mesi e dieci giorni di reclusione. Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 53 e seguenti della legge n. 689 del 1981 e 20-bis c.p., nonché vizio di motivazione, censurando il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria o con il lavoro di pubblica utilità. In particolare, ha sostenuto che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto mancante la procura speciale e, quanto al lavoro di pubblica utilità, avesse formulato una motivazione apparente e apodittica, senza confrontarsi con i criteri degli artt. 58 della legge n. 689 del 1981 e 133 c.p. La difesa ha inoltre dedotto la contraddittorietà della decisione rispetto alla concessione delle attenuanti generiche e all'esclusione della recidiva, nonché l'omessa valutazione della documentazione relativa alla revoca della misura di sicurezza. Il Procuratore generale aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Quanto al lavoro di pubblica utilità, ha ritenuto adeguata, seppure sintetica, la motivazione della Corte d'appello, fondata sulla natura della violazione: l'allontanamento dal Comune di soggiorno obbligato e la violazione di prescrizioni derivanti da una misura di prevenzione, commesse peraltro in compagnia di un soggetto pregiudicato. Tale condotta è stata considerata elemento pertinente e non manifestamente illogico ai fini della prognosi sull'osservanza delle prescrizioni proprie della pena sostitutiva. La concessione delle attenuanti generiche e l'esclusione della recidiva non sono state ritenute contraddittorie, riguardando la dosimetria e la valutazione complessiva del fatto e della personalità, mentre la sostituzione della pena richiede una distinta prognosi di idoneità della misura e di prevedibile rispetto delle sue prescrizioni. La censura relativa alla pena pecuniaria è stata ritenuta infondata perché, sebbene prospettata nella memoria del 19 gennaio 2026 in via alternativa, la richiesta era stata successivamente circoscritta al solo lavoro di pubblica utilità nelle conclusioni e nella documentazione depositata; pertanto, non sussisteva omissione di pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    La disposizione è stata applicata alla violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

  • artt. 53 e ss. legge n. 689/1981

    Disciplina le sanzioni sostitutive richieste dalla difesa; la Corte ha esaminato la loro applicabilità alla luce della condotta e della prognosi di rispetto delle prescrizioni.

  • art. 58 legge n. 689/1981

    Richiede una valutazione prognostica sull'idoneità della sanzione sostitutiva e sul prevedibile rispetto delle relative prescrizioni; la violazione di prescrizioni di una misura di prevenzione può essere valutata in senso ostativo.

  • art. 20-bis c.p.

    È stato richiamato dalla difesa in relazione alla sostituzione della pena detentiva.

  • art. 133 c.p.

    È stato indicato dalla difesa tra i criteri valutativi rilevanti per l'applicazione della misura sostitutiva, ma la decisione si è concentrata sulla specifica prognosi richiesta dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981.

Massime di principio

  • Ai fini della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, la prognosi favorevole richiesta dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981 può essere esclusa valorizzando la violazione di prescrizioni imposte nell'ambito di una misura di prevenzione, poiché anche la pena sostitutiva comporta l'affidamento del condannato all'osservanza di prescrizioni e modalità esecutive predeterminate.
  • La valutazione richiesta per l'applicazione di una pena sostitutiva è distinta da quella relativa alla concessione delle attenuanti generiche, all'esclusione della recidiva e alla determinazione della pena; pertanto, il riconoscimento di tali benefici non impone una prognosi favorevole sull'osservanza delle prescrizioni della misura sostitutiva.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando una richiesta formulata inizialmente in via alternativa non venga mantenuta nelle conclusioni effettivamente rassegnate, sicché il giudice può limitare la decisione all'istanza concretamente coltivata dalla parte.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneSorveglianza specialeMisure alternativeImpugnazioni
RamiParte generaleMisure di prevenzioneEsecuzione penaleProcesso penale

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