Cassazione Civile, Ordinanza n. 01395/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dal Pubblico Ministero avverso un decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha dedotto che il decreto di liquidazione non gli era mai stato notificato o comunicato, contestando quindi la declaratoria di tardività dell’opposizione e sostenendo che mancasse prova dell’effettiva trasmissione del fascicolo con il provvedimento all’ufficio della Procura; con il secondo ha censurato il mancato rilievo dato all’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili della Procura, secondo cui non vi sarebbe mai stata alcuna comunicazione telematica o cartacea del provvedimento da parte della cancelleria del Tribunale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato anzitutto la mancanza dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, vizio autonomamente sufficiente a determinare l’inammissibilità. Ha comunque osservato, nel merito, che il Tribunale aveva accertato l’avvenuta entrata del provvedimento nella sfera di conoscibilità del destinatario tramite annotazione 'al visto PM' e che il ricorrente non aveva provato una conoscenza successiva non imputabile. La Corte ha quindi condiviso la valutazione di tardività dell’opposizione, proposta oltre il termine di 30 giorni e, comunque, anche oltre il termine lungo ex art. 327 c.p.c. Ha disposto nulla sulle spese, sia per la qualità pubblica del ricorrente, sia per la mancata difesa dell’intimato. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la definizione camerale del ricorso sulla base della proposta del relatore
richiamato insieme all'art. 702-bis c.p.c. quale disciplina del meccanismo di comunicazione del provvedimento, anche in forma equipollente
richiamato quale norma del procedimento sommario rispetto alla comunicazione del provvedimento
ritenuto applicabile ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio anche se non comunicati o notificati, con decorrenza dal deposito/pubblicazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una sommaria esposizione dei fatti di causa, requisito necessario per consentire la comprensione della vicenda e delle censure.
- La comunicazione di un provvedimento può essere validamente realizzata anche con modalità equipollenti a quelle tipiche, purché risulti assicurata l’effettiva conoscenza del destinatario.
- Quando la parte impugna per tardività una opposizione fondata sulla mancata comunicazione di un provvedimento, grava su di essa l’onere di allegare e provare che la conoscenza sia avvenuta solo in un momento successivo e per causa non imputabile.
- Il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio anche se non siano stati notificati o comunicati, decorrendo dalla pubblicazione o dal deposito del provvedimento.
- L’annotazione del fascicolo che evidenzi la presa visione da parte del pubblico ministero può essere valorizzata dal giudice come indice di effettiva conoscenza del provvedimento, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione.
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