Cassazione Civile, Ordinanza n. 11541/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio territoriale ha rettificato la rendita catastale proposta dalla società tramite DOCFA per un compendio industriale sito in Capo d’Orlando, aumentando la rendita da euro 12.423,13 a euro 22.170,12. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto: il giudice aveva ritenuto l’atto insufficiente sul piano motivazionale e aveva rideterminato la rendita sulla base del valore economico indicato dalla società, applicando un tasso di fruttuosità dello 0,02%. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha invece accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo l’avviso sufficientemente motivato e attendibile la valutazione dell’Ufficio. In cassazione la società ha dedotto un unico motivo, formalmente ex art. 115 c.p.c. e art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che i giudici di appello avrebbero equivocato il contenuto oggettivo di una consulenza tecnica di parte e dei relativi allegati (tabella riepilogativa e planimetrie), dai quali emergevano l’epoca di costruzione delle varie porzioni dell’immobile, l’anzianità del bene e il conseguente deprezzamento previsto dal prontuario; secondo la ricorrente, se tali elementi fossero stati correttamente considerati, la decisione sarebbe stata diversa. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata: la decisione di merito non negava in astratto la vetustà di parte del compendio, ma rilevava che la contribuente aveva richiamato concessioni edilizie e condoni senza consentire alla Corte di verificare il contenuto e l’effettiva estensione delle sanatorie, restando quindi incerto se i condoni riguardassero solo porzioni modeste dell’immobile oppure una parte consistente dell’edificazione, ipotesi in cui non sarebbero stati applicabili deprezzamenti automatici. Poiché il motivo non censurava in modo idoneo tale argomentazione decisiva, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la soccombenza ha comportato la condanna alle spese e l’applicazione dell’art. 96 c.p.c. con ulteriore condanna al pagamento di somme a favore della controparte e della Cassa delle ammende, oltre al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la doglianza sul preteso travisamento della consulenza di parte non attingeva la ratio decidendi della sentenza d’appello. La Corte ha richiamato i principi sul travisamento della prova e sulla deducibilità del vizio di violazione dell’art. 115 c.p.c., osservando che il giudice di merito non aveva posto a fondamento della decisione prove extra ordinem, ma aveva valorizzato l’incertezza derivante dal contenuto non verificabile delle concessioni edilizie e dei condoni richiamati dalla contribuente. Conseguentemente la società è stata condannata alle spese di legittimità, oltre all’indennità ex art. 96, comma 3, c.p.c. e alla somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle ammende; è stato inoltre dato atto dell’ulteriore contributo unificato. Prevale quindi l’Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti, su fatti notori o su scienza personale, ovvero omette di valutare risultanze specificamente dedotte come decisive; non basta lamentare un’errata lettura del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma I, n. 4, c.p.c.
Il vizio processuale è inammissibile quando la censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
revocazione per errore di fatto
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova integra, se ne ricorrono i presupposti, un errore di fatto da far valere con revocazione, non con ricorso per cassazione.
proposta di definizione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
La decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere delegato, con conseguente applicazione del regime sanzionatorio previsto per tale ipotesi.
indennità ex art. 96, comma 3, c.p.c. in euro 1.300,00
Nei casi di definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. il legislatore prevede una valutazione tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna equitativa a favore della controparte.
ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento della somma di euro 700,00 in favore della Cassa delle ammende
La previsione viene letta come codificazione di un’ipotesi di abuso del processo e di lite temeraria, con condanna ad una somma aggiuntiva in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto
In caso di inammissibilità del ricorso opera l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il travisamento del contenuto oggettivo di una prova documentale non si denuncia utilmente in cassazione come mera violazione dell’art. 115 c.p.c. quando la censura mira in realtà a contestare la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
- Per configurare la violazione dell’art. 115 c.p.c. occorre che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, fatti notori impropriamente applicati o elementi di scienza personale; non è sufficiente dedurre una diversa lettura del documento.
- Il ricorso per cassazione deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la doglianza ignora la motivazione decisiva posta a base della decisione, il motivo è inammissibile.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione sull’incertezza del contenuto di concessioni edilizie o condoni richiamati dalla parte, la censura in cassazione deve confrontarsi con tale incertezza e non solo con la pretesa vetustà dell’immobile.
- La definizione del ricorso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può comportare l’applicazione delle sanzioni economiche previste dall’art. 96 c.p.c., che la Corte ricostruisce come presidio contro l’abuso del processo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11419/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_civile · 28 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11423/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_civile · 28 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11429/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_civile · 28 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11435/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_civile · 28 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11437/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_civile · 28 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11438/2026 del 28/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →