Cassazione Civile, Ordinanza n. 31535/2024 del 08/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l’anno 2013 con cui l’ente impositore aveva richiesto l’imposta per intero. La società contribuente aveva contestato il tributo sostenendo che gli immobili versassero in stato di inagibilità/inabitabilità e che, quindi, spettasse la riduzione d’imposta prevista dalla normativa. La CTR aveva respinto l’appello ritenendo decisiva la mancata presentazione della dichiarazione dello stato di inagibilità. In cassazione la società ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 504/1992 e dell’art. 13, comma 3, d.l. n. 201/2011, sostenendo che la riduzione non potesse essere negata solo per difetto di dichiarazione, poiché lo stato dell’immobile era comunque noto all’amministrazione grazie a una perizia prodotta in primo grado, attestante il degrado da circa 25 anni. La parte ricorrente ha inoltre sollevato in memoria un’eccezione di giudicato esterno, fondata su due pronunce successive alla proposizione del ricorso, una relativa all’anno 2012 e una all’anno 2014, che avevano accertato il medesimo stato di degrado/inagibilità degli immobili.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile la produzione documentale relativa al giudicato esterno ai sensi dell’art. 372 c.p.c. e ha valorizzato la sentenza passata in giudicato relativa all’anno 2012, che aveva accertato in fatto lo stato di degrado e abbandono dell’immobile risalente a circa 25 anni prima. Tale accertamento è stato ritenuto vincolante anche per l’anno d’imposta 2013, essendo questo temporalmente compreso tra gli anni oggetto delle decisioni richiamate. Di conseguenza la Corte ha riconosciuto il diritto alla riduzione del 50% dell’IMU anche per il periodo in contestazione, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha accolto il ricorso originario del contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per la sopravvenienza del giudicato rispetto alla proposizione del ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.
art. 8, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
È stata richiamata quale norma che prevede il beneficio fiscale in presenza dei presupposti di inagibilità dell’immobile.
art. 13, comma 3, d.l. n. 201 del 2011
È stata richiamata quale disposizione applicabile alla riduzione dell’imposta per gli immobili inagibili/inabitabili.
È stata richiamata per il deposito della memoria e per l’esame dell’eccezione in sede camerale.
È stata applicata per ammettere la produzione documentale relativa a sentenze successive alla proposizione del ricorso, in quanto rilevanti ai fini del giudicato esterno.
È stata applicata per la cassazione con निर्णय nel merito, senza rinvio, accogliendo il ricorso originario.
Massime di principio
- In materia di IMU, il diritto alla riduzione d’imposta per immobile inagibile può essere riconosciuto quando lo stato di fatto sia stato accertato in giudicato in altro giudizio relativo ad annualità diverse, se tale accertamento riguarda il medesimo bene e un arco temporale incompatibile con la pretesa tributaria contestata.
- L’omessa dichiarazione formale dello stato di inagibilità non è, di per sé, dirimente quando la condizione del bene risulti comunque conosciuta o definitivamente accertata in giudizio; ciò che rileva è la sussistenza sostanziale del presupposto agevolativo.
- Il giudicato esterno su un fatto storico decisivo può essere fatto valere anche in cassazione mediante produzione documentale ex art. 372 c.p.c., ove le sentenze richiamate siano successive alla proposizione del ricorso e l’accertamento sia pertinente alla controversia.
- Quando il presupposto fattuale dell’agevolazione è coperto da giudicato e consente una decisione immediata, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, senza rinvio, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
Come è indicizzato
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