Cassazione Penale, Ordinanza n. 13455/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 14 gennaio 2025. Dal testo emerge che la decisione di merito riguardava una tentata condotta abusiva ex art. 393 c.p., ritenuta sussistente anche quanto agli elementi soggettivi. Con il ricorso si sono riproposte due censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, e si è inoltre contestato il giudizio di disvalore oggettivo della condotta, sostenendo l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto che i primi due motivi fossero meramente reiterativi di doglianze già confutate in modo corretto e che le ulteriori censure fossero manifestamente infondate, perché la valutazione di merito circa l'incompatibilità del fatto con l'istituto della particolare tenuità non era censurabile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che le doglianze erano in parte riproduttive di questioni già vagliate e respinte dai giudici di merito con motivazione logica e coerente, e in parte manifestamente infondate, poiché la valutazione del disvalore oggettivo della condotta e della non concedibilità della particolare tenuità del fatto costituisce apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione. Conseguentemente ha richiamato gli effetti di cui all'art. 616 c.p.p. e ha escluso la liquidazione di spese in favore della parte civile, rilevando che la sua partecipazione non ha inciso sulla decisione pregiudiziale.
Norme richiamate
La Corte richiama la fattispecie come reato ascritto al ricorrente e valorizza la corretta individuazione, da parte dei giudici di merito, degli elementi costitutivi anche soggettivi della condotta.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile in ragione del giudizio di disvalore oggettivo della condotta, espresso con motivazione logica e coerente e quindi non censurabile in cassazione.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste da tale disposizione, relative agli effetti economici e processuali della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia giuridicamente corretta, coerente e priva di manifeste illogicità.
- La valutazione circa la sussistenza della tentata condotta tipica e dei relativi elementi soggettivi, se sorretta da motivazione puntuale e coerente, non è sindacabile in cassazione come mera rivalutazione del fatto.
- La verifica sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. implica un apprezzamento del disvalore oggettivo della condotta riservato al giudice di merito; se motivato in modo logico e coerente, non può essere sostituito da una diversa lettura in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali e patrimoniali previste dall'art. 616 c.p.p.
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