Cassazione Penale, Sentenza n. 33419/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso verteva sul rigetto, da parte del Tribunale di Lecce, dell'istanza ex art. 671 c.p.p. diretta a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra plurime sentenze definitive e la rideterminazione della pena complessiva ai sensi dell'art. 78 c.p. Il ricorrente deduceva quattro motivi: (1) errore nell'applicazione dell'art. 671 c.p.p. e dell'art. 81 c.p., perché il Tribunale avrebbe ritenuto infondata la continuazione per mancata allegazione di elementi concreti, non considerando che sull'istante grava solo un mero interesse di allegazione e non un vero onere probatorio; (2) violazione dell'art. 78 c.p. per errata determinazione della pena complessiva e per il superamento del limite dei trent'anni in ragione del susseguirsi di provvedimenti di cumulo parziali e di una errata somma dei residui di pena; (3) vizio di motivazione nella parte in cui il Tribunale si limitò ad affermare che l'ultimo provvedimento di cumulo rispettava il limite dei trent'anni senza esaminare l'insieme dei provvedimenti di esecuzione contestati e senza spiegare i calcoli dei residui; (4) vizio di motivazione relativo al rifiuto della continuazione basato solo sull'assenza di allegazione, nonostante la presenza di sentenze su reati omogenei e talvolta temporalmente prossimi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati, nei limiti descritti, il primo e il quarto motivo, censurando la motivazione del Tribunale come meramente assertiva, contraddittoria e carente nella valutazione degli indici di unitarietà del disegno criminoso (contiguità spazio-temporale, omogeneità dei reati, analogia del modus operandi, ecc.). Ha inoltre osservato che, pur non gravando sull'istante un vero onere probatorio, sussiste un dovere di allegazione di elementi specifici da prospettare al giudice, cui spetta poi l'accertamento. Sul profilo dell'art. 78 c.p., la Corte ha constatato insufficiente motivazione perché il Tribunale aveva considerato solo l'ultimo cumulo (n. 86/2022) e non aveva adeguatamente esaminato gli altri provvedimenti di cumulo parziali e i calcoli dei residui: ha richiamato i principi che regolano i cumuli parziali e il calcolo unitario quando i reati sono antecedenti all'inizio dell'esecuzione. Conseguentemente, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame, con piena autonomia di giudizio, invitando il giudice dell'esecuzione ad applicare i principi richiamati e a riesaminare in modo motivato sia la riconducibilità dei reati a un unico disegno criminoso che la correttezza del calcolo delle pene e del rispetto del limite di cui all'art. 78 c.p.
Norme richiamate
Disciplina l'istanza in executivis per il riconoscimento della continuazione; la Corte chiarisce che l'istante non è gravato di un onere probatorio pieno ma ha il dovere di allegare elementi specifici indicativi di un disegno criminoso unitario; il giudice dell'esecuzione deve verificare la sussistenza di concreti indicatori (omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, partecipazione degli stessi soggetti, ecc.).
Principio moderatore che impone un limite alla pena complessiva per cumulo delle pene; la Corte richiama che devono essere rispettate regole di calcolo (detrazioni, cumuli parziali quando legittimi) e che, se i reati sono anteriori all'esecuzione di una pena, occorre procedere al calcolo unitario per evitare un "credito" di pena che incentiverebbe la commissione di nuovi reati.
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato nella giurisprudenza citata come norma che impone al pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, di computare solo la custodia cautelare subita e le pene espiate dopo la commissione del reato; la Corte sottolinea la necessità di rispettare la ratio della norma per evitare conteggi che precedano la commissione del reato.
Massime di principio
- La richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. non impone all'istante un onere probatorio pieno, ma richiede che siano prospettati elementi specifici e significativi della preventiva programmazione unitaria dei reati; la mancata allegazione non può essere usata dal giudice come motivo automatico di rigetto senza un'effettiva valutazione
- Per accertare la continuazione il giudice dell'esecuzione deve valutare indici esteriori: omogeneità delle violazioni e del bene giuridico leso, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, sistematicità e partecipazione costante degli stessi soggetti; la mera abitualità o una "scelta di vita" delinquenziale non sono di per sé sufficienti
- Quando sono stati emessi cumuli parziali è ammissibile procedere con cumuli successivi a determinate condizioni (es. nuovo reato commesso durante o dopo l'espiazione/interruzione di una pena), ma il rispetto del principio moderatore di cui all'art. 78 c.p. deve essere verificato con attenzione nel calcolo delle pene e delle detrazioni
- Se i reati per i quali si eseguono pene concorrenti sono anteriori all'inizio dell'esecuzione di una di esse, occorre procedere al calcolo unitario delle pene per evitare conteggi che consentano all'agente di "beneficiare" di un credito di pena al momento della commissione del reato
- In caso di contestazioni sul superamento del limite previsto dall'art. 78 c.p., il giudice deve motivare puntualmente i calcoli dei residui di pena, le detrazioni applicate e la ragione per cui ha ritenuto legittimo o no il ricorso ai cumuli parziali
- Per aumentare le probabilità di accoglimento, l'istante dovrebbe allegare nella istanza ex art. 671 c.p.p. un quadro cronologico e probatorio chiaro: indicazione delle sentenze definitive, data dei fatti, residui di pena contestati, elementi che evidenzino la programmazione unitaria (modus operandi, contesto, partecipanti), e i calcoli sommari relativi al cumulo e alle detrazioni
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