Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33028/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento di compensi professionali, pari a oltre 3,4 milioni di euro oltre accessori, per l'attività di difesa prestata in favore di un ente locale in un giudizio arbitrale promosso da una società privata. L'ente debitore proponeva opposizione a decreto ingiuntivo deducendo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale che aveva emesso il monitorio, sostenendo che non ricorressero i presupposti per l'applicazione dell'art. 637, comma 3, c.p.c. perché mancava il parere di congruità sulla parcella e che, comunque, fossero applicabili i criteri ordinari di competenza territoriale con radicamento davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il Tribunale, con ordinanza resa nel corso dell'opposizione, aveva ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza e disposto la prosecuzione del giudizio. Con il ricorso per cassazione il Comune denunciava: 1) violazione dell'art. 637, comma 3, c.p.c. in relazione agli artt. 633 e 636 c.p.c., per avere il giudice ritenuto operante il foro speciale dell'avvocato nonostante l'asserita mancanza del parere di congruità; 2) incompetenza territoriale anche ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato non fosse un atto decisorio sulla competenza, ma un'ordinanza istruttoria, resa dal giudice monocratico senza rimessione della causa in decisione e senza invito alle parti a precisare le conclusioni, con la quale si era limitato a disattendere provvisoriamente l'eccezione di incompetenza e a rinviare la causa per il prosieguo e per valutare una soluzione conciliativa. Per tale ragione il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. è stato ritenuto inammissibile. Le spese della fase sono state rimesse al giudice del merito e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    opposizione ex art. 645 c.p.c.

    richiamato solo come rito nel quale è emersa la questione di competenza

  • art. 637, comma 3, c.p.c.

    è la disposizione invocata per il foro speciale dell'avvocato; la Corte non entra nel merito della sua applicabilità perché dichiara inammissibile il regolamento

  • art. 633 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in collegamento alla disciplina del procedimento monitorio

  • art. 636 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in collegamento alla disciplina delle parcelle professionali nel monitorio

  • art. 18 c.p.c.

    invocato dal ricorrente quale criterio ordinario di competenza territoriale

  • art. 19 c.p.c.

    invocato dal ricorrente quale criterio ordinario di competenza territoriale

  • art. 20 c.p.c.

    invocato dal ricorrente quale criterio ordinario di competenza territoriale

  • art. 42 c.p.c.

    norma che disciplina il regolamento di competenza, ritenuto inammissibile perché mancava una decisione definitiva sulla competenza

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come base formale dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. è ammissibile solo contro un provvedimento che contenga una vera pronuncia, espressa o inequivoca, sulla competenza; non basta un'ordinanza meramente ordinatoria o interlocutoria che si limiti a disattendere provvisoriamente l'eccezione e a disporre il prosieguo del giudizio.
  • Nel processo davanti al giudice monocratico, la decisione sulla competenza richiede il previo passaggio in decisione della causa e l'invito alle parti a precisare le conclusioni, salvo che il giudice esprima in modo assolutamente chiaro l'intenzione di definire definitivamente la questione davanti a sé.
  • Se il giudice si limita a formulare una valutazione provvisoria di infondatezza dell'eccezione di incompetenza, rinviando la causa per la prosecuzione e senza statuire in modo definitivo sulla competenza, il provvedimento non è impugnabile con regolamento di competenza.
  • La questione della necessità o meno del parere di congruità della parcella professionale attiene al merito della pretesa monitoria e non incide, di per sé, sulla proponibilità del regolamento di competenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.